Tettoia non aperta su tre lati e diniego di sanatoria plurimotivato (TAR Sicilia n. 2832 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, confluito nell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il diniego è legittimo quando l’opera, anche a seguito delle opere di adeguamento proposte, non rispetta le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale. La tettoia delimitata su due lati da un fabbricato preesistente non soddisfa il requisito dell’apertura su almeno tre lati imposto dall’art. 3 delle N.T.A.. In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici indipendenti è sufficiente a sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale e rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 per il mantenimento di una tettoia lignea collocata nella corte di un’abitazione unifamiliare. Il diniego si fondava su due ragioni: la tettoia non risultava completamente aperta su almeno tre lati, come prescritto dall’art. 3 delle N.T.A., e l’intervento di adeguamento non rispettava la disposizione dirigenziale n. 42 del 03.11.2014, che consentiva solo modeste opere di adeguamento.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto e illogicità della motivazione, assumendo che la relazione tecnica allegata all’istanza prevedesse la rimozione del tavolato e dei coppi sul lato ovest, sì da rendere la tettoia aperta su tre lati. Ha inoltre contestato la riconducibilità della disposizione dirigenziale a parametro di legittimità del progetto di sanatoria, stante il suo difetto di carattere normativo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato gli elaborati prodotti dalla ricorrente ed è pervenuto a conclusione opposta rispetto a quella prospettata nel ricorso. Anche in seguito al proposto intervento di adeguamento, la tettoia rimane delimitata su due lati dal fabbricato preesistente e dunque “chiusa” sugli stessi. Non può pertanto rientrare nelle previsioni dell’art. 3 delle N.T.A., che prescrive l’apertura su almeno tre lati.
Da qui la reiezione delle prime due doglianze, non avendo la parte ricorrente fornito adeguata dimostrazione dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni contenute nella citata disposizione delle norme tecniche di attuazione. Il requisito dell’apertura su tre lati opera come condizione oggettiva di conformità dell’opera, non superabile dalla mera intenzione dichiarata nella relazione tecnica di rimuovere parte della copertura laterale.
Il Tribunale ha poi richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di atti plurimotivati. Come ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2189 del 05.03.2024, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso. Anche in caso di fondatezza delle doglianze riferite alle distinte rationes decidendi, il provvedimento non potrebbe essere annullato perché sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale.
Il Collegio ha richiamato in proposito un consolidato indirizzo, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 2910 del 2017, Sez. V, n. 4297 del 2017, Sez. V, n. 4045 del 2017, Sez. IV, n. 2019 del 2018, Sez. V, n. 6190 del 2019 e Sez. V, n. 4866 del 2020. In presenza di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti e autonome, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
La reiezione delle prime due censure ha quindi assorbito ogni ulteriore doglianza, comprese quelle relative alla disposizione dirigenziale n. 42 del 03.11.2014 e al difetto di motivazione sulle modeste opere di adeguamento. Il ricorso è stato respinto, con compensazione tra le parti delle spese di causa in considerazione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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