Obbligo di riesame del divieto di detenzione armi dopo l’archiviazione penale (TAR Lombardia n. 2567 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone un obbligo di provvedere che non va valutato in astratto, ma in concreto, alla luce dei presupposti della fattispecie. L’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguito a istanza di parte. Il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ex art. 39 r.d. n. 773/1931 non prevede un termine finale di efficacia. Pertanto, il venir meno dell’unico presupposto fattuale che lo ha giustificato — nella specie l’archiviazione del procedimento penale — fonda un obbligo di riesame in capo all’amministrazione, per ragioni di giustizia sostanziale, onde evitare che il destinatario subisca sine die gli effetti del provvedimento pregiudizievole.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto dalla Prefettura un decreto di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, motivato dalla ritenuta non affidabilità dell’interessato in ragione della pendenza di un procedimento penale per minaccia e diffamazione.

Intervenuta l’archiviazione disposta dal GIP, il ricorrente ha presentato istanza di riesame del decreto prefettizio, evidenziando il venir meno del presupposto che lo aveva giustificato. Non avendo ottenuto alcun riscontro, ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’infondatezza del ricorso, richiamando un precedente della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che l’azione di accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere stabilito dalla legge o in base alla legge, in relazione alla posizione giuridica dell’interessato. Richiama quindi l’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento conseguito a istanza di parte.

Il Tribunale sottolinea che l’obbligo di provvedere non va inteso in astratto, per il solo fatto che una disposizione preveda il procedimento, ma in concreto: esso sussiste se risultano realizzati i presupposti della fattispecie, a prescindere dall’esito dell’esercizio del potere. L’obbligo può poi discendere anche da ragioni di giustizia sostanziale, volte a garantire effettiva tutela a chi altrimenti resterebbe assoggettato sine die agli effetti di un provvedimento pregiudizievole.

Il Collegio osserva che le vicende successive all’adozione del provvedimento non incidono sulla sua validità, ma talune sopravvenienze possono fondare l’obbligo di riesame quando si risolvono nel venir meno dei presupposti che lo avevano giustificato. Nel caso di specie l’archiviazione ha eliminato l’unico presupposto fattuale del divieto.

Poiché il divieto di detenzione ex art. 39 r.d. n. 773/1931 non prevede un termine finale di efficacia, negare al destinatario la possibilità di compulsare in via giurisdizionale il riesame lo costringerebbe a subire indefinitamente gli effetti del provvedimento. Il Collegio distingue la fattispecie da quella oggetto del precedente della Sezione n. 2638/2023 e ritiene sussistente l’obbligo di provvedere. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni e nomina del vice-Prefetto quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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