Abuso edilizio in zona vincolata: demolizione e sanzioni per inottemperanza (Cons. Stato n. 1254 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica e, in sua assenza, è soggetto a sanzione demolitoria. La valutazione dell’abuso deve essere compiuta in modo globale e non atomistico, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni, restando irrilevante il frazionamento dei singoli interventi. L’ingiunzione di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, sufficientemente motivata dalla descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività, senza che il decorso del tempo radichi un affidamento legittimo. Le sanzioni pecuniarie per inottemperanza presuppongono un illecito a effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine assegnato, e il relativo accertamento ha natura meramente dichiarativa.
Il Fatto
Il Comune di Piano di Sorrento, con ordinanza n. 83 del 2021, ha ingiunto alla comproprietaria di un’area la demolizione di interventi abusivi consistenti in un nuovo edificio, tettoie, volumi vari e un muro. Seguivano due provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
La destinataria impugnava l’ingiunzione davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 5987/2023. Proponeva quindi appello la proprietaria, chiedendo la riforma integrale della pronuncia e deducendo violazione degli artt. 3 e 7 legge n. 241/1990, dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune si costituiva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura degli abusi: interventi plurimi, collocati in area interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ricadente in zona vincolata del PUT e in zona agricola del PRG. Il territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico e l’intero comprensorio è sottoposto a tutela.
Da tale presupposto discende il primo principio: in caso di vincolo paesaggistico, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica e, in difetto, va colpito da demolizione (richiamata Cons. Stato, sez. VI, n. 7426 del 2021). Il collegio ribadisce poi il criterio della valutazione globale dell’operazione edilizia (Cons. Stato, sez. VI, n. 1350 del 2021): la scomposizione atomistica impedisce di cogliere l’effettiva portata dell’abuso, il cui pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni.
Sul piano della motivazione, l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività, senza necessità di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino. Il decorso del tempo non genera affidamento legittimo, non vertendosi in ipotesi di provvedimenti attributivi di utilità (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 3695 del 2025). La spontanea demolizione successiva, inoltre, non assume rilievo, poiché la legittimità si valuta al momento dell’adozione.
Quanto al secondo motivo, il collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: le sanzioni per mancata ottemperanza all’ordine di demolire presuppongono un illecito ad effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine di novanta giorni. L’acquisto del bene e dell’area di sedime avviene ope legis, con la conseguenza che l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e non richiede alcun provvedimento formale, essendo sufficiente un atto istruttorio ricognitivo (richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 6879 del 2025 e sez. VII, n. 10010 del 2025).
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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