Sconto tariffe sanitarie oltre il triennio: no risarcimento senza prova del danno (TAR Sardegna n. 902 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità degli atti con cui la Regione ha prorogato oltre il triennio 2007-2009 lo sconto del 20% sulle tariffe delle prestazioni di laboratorio non integra, di per sé, il danno ingiusto risarcibile. Ove la struttura abbia comunque raggiunto il tetto di spesa originariamente assegnato, il pregiudizio non coincide con l’importo dello sconto applicato, perché in tal modo si supererebbe il limite massimo di remunerazione e il risarcimento assumerebbe funzione sanzionatoria. Il danno va individuato nei maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni ulteriori necessarie a conseguire il tetto e deve essere provato dalla parte, non potendo la C.T.U. supplire al difetto di allegazione e di prova. Sussiste, inoltre, l’errore scusabile della pubblica amministrazione quando l’operato illegittimo si colloca in un quadro normativo incerto e in prassi interpretative non isolate, avallate in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Una società di analisi chimico-cliniche conveniva in giudizio la Regione autonoma della Sardegna per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito nell’anno 2010 per effetto dell’applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe di remunerazione delle prestazioni di laboratorio, previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006.

Gli atti regionali che avevano disposto la proroga dello sconto oltre il triennio 2007-2009 erano stati annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6519 del 19.11.2018. Su tale presupposto la ricorrente chiedeva la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma pari alla decurtazione subita, quantificata in rapporto al fatturato annuo. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione, l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda per mancanza di prova del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: la pretesa riguarda il risarcimento dei danni cagionati da provvedimenti amministrativi annullati e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 c.p.a.. Le ulteriori eccezioni in rito restano assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida, essendo il ricorso infondato nel merito.

Sul piano oggettivo, il Tribunale rileva che la ricorrente ha quantificato il pregiudizio nella differenza tra quanto percepito e la tariffa integrale. Tale impostazione non è condivisibile: la struttura aveva già conseguito il tetto di spesa assegnato, sia pure erogando un volume di prestazioni superiore a quello che sarebbe stato necessario in assenza dello sconto. L’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria costituisce un vincolo ineludibile, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. III, n. 2837 del 25.03.2024). Accogliere la tesi attorea significherebbe riconoscere una somma superiore al massimo ottenibile, con funzione sanzionatoria estranea al risarcimento.

Il pregiudizio realmente configurabile andrebbe ricondotto ai maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni in eccedenza. Su tale punto la ricorrente non ha assolto l’onere della prova ex art. 63, comma 1, c.p.a., pur avendo la disponibilità dei dati. Il Collegio esclude che la C.T.U. possa supplire alla carenza probatoria, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 5643 del 28.09.2020 e Cass., sez. II, n. 10941 del 26.04.2023: la consulenza non esonera la parte dal provare i fatti posti a base delle proprie domande.

Quanto all’elemento soggettivo, il Tribunale esclude la colpa d’apparato. Al momento dell’adozione degli atti mancava una cornice interpretativa univoca sulla delimitazione temporale dello sconto; la pronuncia della Corte costituzionale n. 94 del 2.4.2009 non imponeva in modo automatico la decadenza dell’istituto al 31.12.2009. L’applicazione oltre il triennio era stata ritenuta legittima in una pluralità di giudizi di primo e secondo grado e altre amministrazioni regionali avevano operato nello stesso senso. Difetta dunque l’errore scusabile in senso inverso, ossia la negligenza grave.

Il ricorso è respinto; le spese sono integralmente compensate per i peculiari contorni della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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