Esame di terza media e DSA (TAR Puglia n. 566 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati, la valutazione degli apprendimenti e la partecipazione all’esame conclusivo del primo ciclo devono essere coerenti con il piano didattico personalizzato. Le istituzioni scolastiche e le commissioni d’esame adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante gli strumenti compensativi e le misure dispensative indicati nel piano. La loro omissione, tanto nelle prove scritte quanto nel colloquio pluridisciplinare, integra violazione di legge e determina l’illegittimità del giudizio di non superamento dell’esame.
Il Fatto
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su una minore, alunna del terzo anno della scuola secondaria di primo grado presso un istituto comprensivo, hanno impugnato il verbale con cui la commissione d’esame di Stato ha deliberato il mancato superamento dell’esame di terza media, con voto finale 5. La studentessa è affetta da disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia, disortografia e discalculia) e per l’intero triennio ha fruito di un piano didattico personalizzato con misure compensative e dispensative.
I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, che in sede d’esame la commissione non ha garantito gli strumenti previsti dal piano, riconoscendo solo un tempo supplementare nelle prove scritte. Il Tribunale ha dapprima accolto la domanda cautelare con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale, ordinando all’amministrazione di riesaminare la posizione della minore. La commissione, riunitasi nuovamente, ha però confermato il giudizio negativo, rendendo necessario il giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017, che impone la coerenza della valutazione, inclusa l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo, con il piano didattico personalizzato, e richiede modalità che consentano all’alunno con DSA di dimostrare il livello effettivo di apprendimento mediante gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti dalla legge n. 170/2010.
Il percorso argomentativo si completa con l’art. 14 del D.M. n. 741/2017, che vuole lo svolgimento dell’esame coerente con il piano e consente alla commissione di riservare tempi più lunghi e di utilizzare strumenti compensativi previsti dal piano. La Corte richiama anche l’art. 6 del D.M. sulle Linee guida sui DSA, che impone modalità valutative atte a garantire condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione, con attenzione alla padronanza dei contenuti a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria, e che obbliga le commissioni a considerare le specifiche situazioni soggettive anche in sede di esame di Stato, assicurando strumenti compensativi e criteri valutativi attenti ai contenuti più che alla forma, sia nelle prove scritte sia nel colloquio.
Nel caso concreto è incontestato che l’alunna avesse un piano didattico che prevedeva misure compensative e dispensative, espressamente operanti anche per gli esami conclusivi dei cicli, e che tali strumenti fossero stati costantemente impiegati dai docenti. Ciò avrebbe dovuto comportare la loro messa a disposizione anche durante tutte le prove d’esame.
Tale evenienza non si è verificata: dalla documentazione emerge che nessuno strumento compensativo è stato posto a disposizione, fatta eccezione per un tempo suppletivo di quindici minuti nelle prove scritte, e che nessuna misura è stata adottata in sede di colloquio pluridisciplinare. L’accertata omissione integra una violazione delle disposizioni normative richiamate e consente di dichiarare l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3578/2019.
Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e gli atti sono annullati nei limiti dell’interesse fatto valere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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