Sconto tariffe sanitarie illegittimo senza risarcimento per difetto di nesso eziologico (TAR Sardegna n. 810 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non integra di per sé il presupposto della responsabilità risarcitoria. Il danno da illegittima decurtazione tariffaria non è risarcibile quando il pregiudizio lamentato non costituisce conseguenza diretta dell’atto annullato, ma deriva da un successivo provvedimento di riedizione del potere amministrativo, non impugnato, che ha confermato il tetto di spesa e rimodulato in diminuzione il volume delle prestazioni. La domanda è infondata anche sotto il profilo del danno ingiusto, poiché la struttura ha comunque conseguito l’intero tetto di spesa assegnato, e del relativo onere probatorio, che impone di provare i maggiori costi sostenuti e non consente di supplirvi con la consulenza tecnica d’ufficio. Difetta inoltre la colpa d’apparato quando l’operato illegittimo si colloca in un contesto normativo incerto e in prassi interpretative non isolate, avallate in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Una società di analisi chimico-cliniche accreditate agisce per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patito nell’anno 2018 per effetto dell’applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe di remunerazione delle prestazioni di laboratorio, imposto dalla Regione e dall’Azienda per la Tutela della Salute con lo schema contrattuale allegato alla DGR n. 21/12 del 24.04.2018 e con la proposta di contratto per il triennio 2018-2020.

Tali atti erano stati annullati dal TAR con sentenza n. 981 del 16.11.2018, passata in giudicato, per illegittimità dello sconto oltre il triennio 2007-2009. La ricorrente deduce di aver applicato la decurtazione da gennaio a novembre 2018, quantificandola in € 61.733,12, e di aver dovuto erogare maggiori volumi per raggiungere il tetto annuo assegnato. Chiede quindi la condanna in solido della Regione e dell’ATS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il punto centrale è il nesso di causalità: la mancata applicazione delle tariffe piene non discende dall’atto annullato, ma dalle modalità con cui la Regione ha governato le ricadute dello sconto illegittimo. Con la DGR n. 61/26 del 18.12.2018, non gravata, l’amministrazione ha stabilito che l’incremento tariffario non determina aumento del tetto di spesa contrattato, ma solo una rimodulazione del volume di attività, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, d.lgs. n. 502/1992.

Tale opzione non era l’unica percorribile e, ove lesiva, andava impugnata tempestivamente: il ricorso nrg 182/2019 riguarda profili differenti. La stessa sentenza n. 981/2018 rimetteva alla Regione la valutazione degli effetti sui tetti di spesa, così che l’effetto ripristinatorio apriva la strada all’elisione integrale del pregiudizio. È il successivo operato dell’Ente ad aver generato il vulnus lamentato.

L’elemento oggettivo è carente anche sotto altro profilo. La ricorrente ha raggiunto il tetto di spesa, ottenendo la somma massima prevista, sia pure erogando più prestazioni. Quantificare il danno nello sconto applicato travalicherebbe il tetto, attribuendo al risarcimento una funzione sanzionatoria. Il vincolo dei tetti di spesa sanitari è ineludibile, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 2837 del 2024. Il pregiudizio realmente configurabile sarebbe pari ai maggiori costi sostenuti per le prestazioni in eccedenza, che la ricorrente doveva provare ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 cod. civ.; la CTU non può supplire al difetto di prova (Cons. Stato, Sez. III, n. 5643 del 2020).

Quanto all’elemento soggettivo, non ricorre la colpa d’apparato. La DGR del 2018 si inseriva in un contesto in cui decurtazioni analoghe erano state ritenute legittime in primo grado (TAR Sardegna n. 975, 976 e 977 del 2011) e altre Regioni avevano operato nello stesso senso; decisioni giurisdizionali avallavano la decurtazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 1832 del 2015). Non emergono negligenze inescusabili, anche perché, definito il quadro con la pronuncia Cons. Stato, Sez. III, n. 4902 del 2018, l’amministrazione è intervenuta tempestivamente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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