Screening VIA e termine perentorio: illegittimo lo sviamento della procedura sommaria (TAR Marche n. 602 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è perentorio e non ammette proroghe informali: la proroga per casi eccezionali deve essere adottata con atto formale, comunicato e pubblicato, e le cause di sospensione sono di stretta interpretazione. La trasformazione della procedura di screening, caratterizzata da sommarietà, in un approfondimento istruttorio reiterato e protratto oltre i termini legali integra sviamento di potere, perché utilizza lo strumento sommario per finalità proprie della VIA. L’omessa comunicazione alle amministrazioni preposte al vincolo culturale e paesaggistico integra violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, poiché gli allegati IV-bis e V impongono di considerare la sensibilità paesaggistica, storica, culturale e archeologica delle aree interessate. Il provvedimento di esclusione è autonomamente impugnabile dal terzo residente per la sola vicinitas, senza prova del danno ambientale certo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno e di un’ex casa colonica nelle vicinanze del sito, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui la Provincia aveva escluso dalla VIA il progetto di modifica di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di compost. Il progetto prevedeva l’inserimento di nuovi codici EER e la produzione di concime liquido da lombrifiltrazione del percolato.
I ricorrenti deducevano il superamento dei termini procedimentali, la mancata considerazione del vincolo culturale sull’Abbazia nelle vicinanze, l’incompatibilità urbanistica e i profili tecnici sulle matrici ambientali. La Provincia e la controinteressata eccepivano inammissibilità per carenza di interesse e improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito. La vicinitas dei ricorrenti, titolari di diritto reale su immobili prossimi, è sufficiente a fondare la legittimazione avverso un atto qualificato dalla stessa istruttoria come attività insalubre di prima classe. Le procedure di screening sono autonome e immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 impone all’amministrazione di respingere la domanda e archiviare il procedimento se il proponente non trasmette le integrazioni nel termine stabilito. Il comma 11 non esclude la perentorietà, operando su un piano distinto. La proroga per casi eccezionali, prevista per una sola volta e per venti giorni, non è mai stata adottata con atto formale: da un termine legale di 140 giorni, il procedimento si è concluso con 281 giorni di ritardo, e la proroga informale è durata 192 giorni.
Il Collegio stigmatizza la contraddizione delle difese: se il progetto è una mera modifica dell’esistente, non si giustifica la proroga riservata ai casi eccezionali; se è eccezionale, allora si sarebbe dovuta attivare la VIA. La procedura snella, che doveva chiudersi in 75 giorni, si è articolata in 403 giorni: ciò dimostra l’emersione di dubbi istruttori che avrebbero giustificato la sottoposizione a V.I.A., sede naturale dell’approfondimento ambientale.
È fondato anche il secondo motivo. La Provincia non ha comunicato l’avvio del procedimento alla Soprintendenza competente, pur in presenza di un immobile vincolato e di un’area parzialmente interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004. Il contributo dell’amministrazione di tutela non è facoltativo: gli allegati IV-bis e V impongono di valutare la sensibilità culturale e paesaggistica dei luoghi.
Il terzo e il quinto motivo sono disattesi, rilevando gli aspetti urbanistici e catastali nella fase autorizzativa. Il quarto motivo è respinto perché attinente alla discrezionalità tecnica, non incrinata da giudizi tecnici qualificati di parte. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento; respinta la domanda di accertamento dell’obbligo di assoggettamento, spettando all’amministrazione determinarsi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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