Interdittiva antimafia e valutazione unitaria degli indizi di permeabilità mafiosa (TAR Emilia-Romagna n. 33 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede la prova dell’avvenuto condizionamento dell’impresa né l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari. Esso va desunto con un giudizio prognostico di tipo probabilistico, fondato sulla regola del “più probabile che non”, ossia su indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi istruttori, anche se non penalmente rilevanti, devono essere valutati in chiave unitaria e non atomistica, assumendo ciascuno valenza nella connessione con gli altri. In tale prospettiva i rapporti di parentela e affinità dei soci con soggetti legati a consorterie di stampo ‘ndranghetista‘, il mutamento dell’oggetto sociale e la costituzione di nuove società dopo un’interdittiva possono fondare la prognosi di permeabilità mafiosa.
Il Fatto
La ricorrente è una società a responsabilità limitata semplificata operante nel commercio di articoli sanitari e parafarmaceutici. La Prefettura ha adottato nei suoi confronti un’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, fondata su plurime evidenze istruttorie attinenti ai profili personali dei soci e a una serie di cointeressenze economiche.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando l’eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria e deducendo l’irrilevanza dei legami di parentela, delle frequentazioni e delle scelte imprenditoriali valorizzate dall’Amministrazione. Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva respinto l’istanza di sospensione; il ricorso è stato poi trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’informazione antimafia come misura di prevenzione, espressione della funzione di “frontiera avanzata” dello Stato nel contrasto all’inquinamento dell’economia legale. Richiamando costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 614 del 2024; n. 952 del 2024; n. 3391 del 2024; n. 3531 del 2024), precisa che il pericolo infiltrativo non va accertato oltre ogni ragionevole dubbio, ma secondo il criterio della probabilità cruciale, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza.
La sentenza valorizza l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, che assume a fondamento dell’informazione la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa: si tratta di fattispecie di pericolo, volta a prevenire un evento anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non immaginari o aleatori. Il campo valutativo del potere prefettizio si arresta solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico (Cons. Stato, sez. III, n. 3964 del 2024).
Quanto ai rapporti di parentela e affinità, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui essi rilevano quando, per natura e intensità, lasciano ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa. Nei contesti a matrice ‘ndranghetista‘, struttura clanica fondata sui nuclei familiari, anche il soggetto non attinto da pregiudizi criminali, se legato da stretto vincolo di sangue, può subire l’influenza dell’associazione (Cons. Stato, sez. III, n. 5227 del 2023; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 167 del 2025). Ciò non introduce alcun automatismo tra familiarità e contiguità criminale, poiché in fase preventiva bastano oggettivi elementi di pericolo di esposizione all’influenza mafiosa.
Il Collegio reputa le censure della ricorrente non persuasive. I rapporti di frequentazione con soggetti contigui alla criminalità organizzata mantengono rilievo anche se di natura ludica o amicale, non essendo richiesto un quadro di correità. Il mutamento dell’oggetto sociale dopo l’interdittiva a carico di altra società, la costituzione di una nuova società nello stesso settore edile e il riutilizzo di un titolo edilizio riconducibile alla compagine colpita convergono, in chiave unitaria, verso una lettura elusoria. La stessa ricorrente ammette, nel ricorso, di aver costituito altra impresa “al solo fine di continuare la propria attività”. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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