Recesso del calciatore per giusta causa e inapplicabilità della penale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10735 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola penale eventualmente prevista in ipotesi di recesso ad nutum non è invocabile ove la revoca del mandato sia sorretta da giusta causa, difettandone la ratio giustificatrice. La diversità della motivazione della decisione del giudice del gravame rispetto a quella posta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto è irrilevante ai fini della soccombenza, al riguardo rilevando esclusivamente il dictum.
Il Fatto
Una società di management sportivo e un procuratore, mandatari di un calciatore professionista in forza di un contratto di rappresentanza stipulato nel 2017, convenivano in giudizio il calciatore dopo che questi aveva comunicato il proprio recesso, chiedendone la condanna al pagamento di una penale di 200.000,00 euro.
Il Tribunale rigettava sia l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal calciatore, il quale eccepiva la propria qualità di consumatore, sia la domanda attorea. La Corte d’Appello confermava la decisione, sia pure sulla base di una diversa argomentazione, escludendo la natura di consumatore del calciatore ma ritenendo comunque non dovuta la penale in quanto il recesso era stato esercitato per giusta causa. La società e il procuratore proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 1322 c.c. e dell’autonomia negoziale, poiché la corte di merito non aveva affatto ignorato la clausola penale, ma ne aveva limitato l’operatività alla sola ipotesi di recesso ad nutum, escludendone l’applicazione in caso di revoca del mandato sorretta da giusta causa, per difetto della sua ratio giustificatrice. I ricorrenti, pertanto, non avevano idoneamente censurato tale ratio decidendi.
Il secondo motivo è stato parimenti reputato inammissibile in quanto volto a contrapporre alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito una mera e diversa tesi difensiva, senza censurare un errore di sussunzione o di errata interpretazione della legge. La valutazione della condotta dei procuratori, i quali avevano fatto sottoscrivere al calciatore un modulo incompleto per poi provvedere unilateralmente al suo riempimento, come condotta idonea a integrare la giusta causa di recesso, è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Anche il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile, non avendo i ricorrenti indicato il fatto storico omesso e non cogliendo la censura la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha precisato che il giudice di merito non aveva fondato la decisione sulle sanzioni disciplinari – non ancora inflitte al momento del recesso – ma sulla circostanza, già verificatasi, del deposito del contratto manipolato, che aveva minato il rapporto fiduciario.
Il quarto motivo, concernente la mancata compensazione delle spese del primo grado, è stato infine ritenuto infondato: la diversità della motivazione della decisione del giudice del gravame rispetto a quella del giudice di prime cure è irrilevante ai fini della soccombenza, rilevando al riguardo il solo dictum. Avendo la Corte d’Appello integralmente accolto la domanda di rigetto, sia pure su altro argomento, non era configurabile alcuna soccombenza reciproca. Il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato assorbito.
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Nota della Redazione
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