Porto di fucile: i precedenti di polizia e le infrazioni al codice della strada giustificano il diniego di rinnovo (TAR Lombardia n. 3547 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, la valutazione dell’affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi è connotata da ampia discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, non esistendo posizioni di diritto soggettivo al rilascio o al rinnovo del titolo. Il requisito della buona condotta ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. ha latitudine applicativa più estesa del pericolo di abuso e può essere compromesso anche da fatti che, senza costituire reato, minano il rapporto di fiducia con l’Amministrazione. I precedenti rinnovi non fanno nascere alcuna aspettativa qualificata, poiché ogni valutazione deve essere attuale e finalizzata alla salvaguardia dell’ordine pubblico. Il possesso della licenza può essere legittimamente negato anche in presenza di condotte non improntate a parametri di irreprensibilità, come l’allontanamento durante un controllo di polizia, ancorché sanzionate solo sul piano amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto di fucile per uso caccia da oltre cinquant’anni, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo della licenza e della Carta europea per il trasporto delle armi. Il diniego trovava fondamento nei precedenti penali e di polizia a suo carico e in alcune infrazioni al codice della strada, tra cui una del 2021, ritenuta particolarmente significativa per la condotta tenuta in occasione di un controllo di polizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, richiamando il disposto dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che consente il differimento solo per casi eccezionali, riportati nel verbale d’udienza e integrati da gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di circolare armati, sicché l’Autorità di Pubblica Sicurezza esercita un potere di natura non sanzionatoria ma cautelare, volto a prevenire abusi nell’uso delle armi. Tale giudizio prognostico negativo può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali. La nozione di buona condotta, ex art. 43 T.U.L.P.S., è stata interpretata in senso estensivo, tale da ricomprendere fatti che, pur senza integrare un pericolo di abuso, compromettano il rapporto di fiducia con l’Amministrazione.
Quanto ai rinnovi pregressi, la Sezione ha ribadito che la titolarità del porto d’armi non genera alcuna aspettativa, richiedendosi una valutazione attuale degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva legittimamente apprezzato sia i precedenti risalenti sia soprattutto la condotta del 2021, quando il ricorrente si era allontanato durante un controllo di polizia, nonostante l’invito degli operatori a rimanere sul posto. Il TAR ha ritenuto tale comportamento non improntato a irreprensibilità ed ineccepibilità, richiamando anche la memoria del ricorrente che confermava la sottoscrizione dei verbali di contestazione, smentendo le allegazioni difensive circa la loro insussistenza.
Il Collegio ha infine disatteso i precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente, ritenendoli inconferenti in quanto relativi al porto d’armi per difesa personale o alla licenza di collezione, nonché la pronuncia della Corte Costituzionale n. 22/2018, sulla revoca della patente di guida. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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