(TAR Sardegna n. 938 del 24.06.2026) TITOLO: Prescrizione obsoleta non motivata: annullamento parziale dell’autorizzazione unica (TAR Sardegna n. 938 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica all’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti, il richiamo, da parte dell’Amministrazione, a una prescrizione limitativa contenuta in una deliberazione di Giunta regionale adottata sulla base di un piano di gestione dei rifiuti ormai superato e in relazione a un diverso titolo autorizzativo, richiede un adeguato sforzo motivazionale che dimostri la coerenza della prescrizione con il nuovo quadro normativo e fattuale. La mera riproposizione della prescrizione, senza dare conto delle ragioni della sua persistente applicabilità, determina un vizio di motivazione del provvedimento di assenso. L’eventuale acquiescenza al provvedimento amministrativo sfavorevole deve desumersi da un comportamento inequivoco e incompatibile con la volontà di contestarlo, non da condotte volte alla riduzione del pregiudizio.
Il Fatto
Una società cooperativa, titolare di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ha chiesto l’autorizzazione ordinaria ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per l’incremento della capacità di trattamento sino a 20.000 tonnellate annue e per l’introduzione di nuove operazioni di recupero. All’esito della conferenza di servizi, la Città Metropolitana ha rilasciato l’autorizzazione, ma riproducendo una prescrizione contenuta in una deliberazione di Giunta regionale del 2022 che precludeva il trattamento dei rifiuti codice EER 200201 provenienti dalla raccolta differenziata comunale. La società ha impugnato gli atti del procedimento, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari, escludendo che dalla condotta della ricorrente potesse desumersi un’acquiescenza al provvedimento sfavorevole. La volontà di ottemperare alle prescrizioni, manifestata in sede di conferenza, era riferita alle richieste tecniche di modifica del progetto e non alla condizione limitativa, tempestivamente contestata con apposita istanza di autotutela.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, condividendo le censure relative al vizio motivazionale. La prescrizione limitativa, riprodotta nell’autorizzazione, era stata originariamente imposta in relazione a un progetto di variante dell’autorizzazione in procedura semplificata e sulla base di un Piano regionale di gestione dei rifiuti riferito al periodo 2016-2022.
La sua applicazione al nuovo procedimento, avente a oggetto un’autorizzazione ordinaria che può in astratto riguardare ogni tipologia di rifiuto, avrebbe richiesto una verifica di compatibilità con il nuovo Piano e con le caratteristiche dell’impianto. L’Amministrazione regionale, limitandosi a un mero richiamo della prescrizione, ha omesso di fornire le necessarie giustificazioni, rendendo illegittimo l’atto nella parte in cui la riproduce. L’autorizzazione è stata pertanto annullata limitatamente alla suddetta prescrizione, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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