Scorrimento graduatorie Ufficio per il processo e buona fede dell’amministrazione (Cons. Stato n. 6117 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo lo scorrimento delle graduatorie concorsuali su base nazionale, espressamente consentito dall’art. 14, comma 11, DL n. 80 del 2021, che l’amministrazione può disporre per coprire le scoperture nei distretti incapienti. La successiva riapertura di scorrimenti distrettuali costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non inficia la correttezza del precedente scorrimento nazionale. La mancata ammissione ai successivi scorrimenti di chi ha già preso servizio risponde all’esigenza di evitare la paralisi degli uffici e si fonda sulla natura temporanea dell’impiego e sul vincolo di permanenza nella sede di assegnazione. La par condicio tra i candidati è rispettata mediante l’osservanza dell’ordine di graduatoria nelle diverse procedure. Resta comunque sindacabile, ai fini risarcitori, il comportamento complessivo dell’amministrazione sotto il profilo della correttezza e buona fede.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per addetti all’Ufficio per il processo, risultando idonea non vincitrice nel distretto della Corte d’appello di Messina. A fronte di posti non coperti, il Ministero della Giustizia ha avviato un primo scorrimento distrettuale e poi uno scorrimento nazionale a graduatorie unificate per i distretti incapienti. La ricorrente, non collocata utilmente nello scorrimento distrettuale, ha partecipato a quello nazionale ed è stata assegnata ad altro distretto, prendendo servizio.

Con un terzo avviso il Ministero ha riaperto uno scorrimento distrettuale, cui non poteva partecipare chi aveva già preso servizio. La ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo di essere stata trattata in modo deteriore rispetto a concorrenti collocati in posizioni inferiori, e ha chiesto in subordine il risarcimento del danno. Il TAR ha rigettato il ricorso; la ricorrente ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Il Collegio muove dalla legittimità dello scorrimento nazionale, consentito dall’art. 14, comma 11, DL n. 80 del 2021. La circostanza che in seguito siano stati riattivati scorrimenti distrettuali non rende illegittima la procedura precedente: si tratta di un consentito esercizio di discrezionalità, volto a coniugare le opportunità per gli idonei con l’interesse pubblico alla celere copertura dei posti.

Ragionevole è, per il Collegio, l’esclusione dai successivi scorrimenti di chi ha già preso servizio. La soluzione evita la paralisi degli uffici e trova fondamento nella natura temporanea dell’impiego, nella necessità di continuità dell’attività presso l’Ufficio per il processo e negli obiettivi assunti con il PNRR. Il Collegio richiama il parere della Sez. I n. 65/2025. La disponibilità successiva di una sede più appetibile non impone all’amministrazione un obbligo di trasferimento. La par condicio è garantita dall’osservanza dell’ordine di graduatoria nelle singole procedure, tanto più che lo stesso art. 15, comma 1, DL n. 80 del 2021 impone la permanenza nella sede di assegnazione per l’intera durata del contratto.

Esclusa l’illegittimità degli atti, il Collegio esamina la questione risarcitoria sotto il profilo della correttezza e buona fede. La ricorrente ha sostenuto di essere stata indotta a partecipare allo scorrimento nazionale per non essere esclusa dalla graduatoria, mentre chi non aveva partecipato è stato poi ammesso al terzo scorrimento distrettuale. Il punto centrale è l’interpretazione degli avvisi del 6 e del 26 aprile 2022.

Il Collegio riconosce una certa ambiguità nell’avviso del 26 aprile, ma ritiene che il suo tenore letterale non sia incompatibile con l’interpretazione seguita dall’amministrazione: è il mancato accesso alla piattaforma a valere come rinuncia, non la partecipazione a entrambi gli scorrimenti. La norma non imponeva la partecipazione a pena di esclusione. Eventuali dubbi avrebbero potuto essere sciolti mediante interlocuzione con l’amministrazione. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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