Revoca del titolo di sostegno: si applica l’annullamento d’ufficio (TAR Lazio n. 35 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’università revoca il titolo di specializzazione per il sostegno, sul rilievo della carenza dei requisiti di accesso alla selezione, non è revoca né decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ma annullamento d’ufficio e va ricondotto all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Esso è quindi soggetto al termine ragionevole, pari a dodici mesi per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, e all’obbligo di motivare le ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità. Il legittimo affidamento del destinatario va sempre valutato, a maggior ragione quando il requisito ritenuto mancante non era espressamente richiesto dal bando. Non integra falsa autocertificazione la dichiarazione del candidato che si limiti ad attestare il possesso del titolo indicato dalla lex specialis.

Il Fatto

La ricorrente si iscriveva, mediante procedura interamente telematica, al corso di specializzazione per le attività di sostegno della scuola secondaria di primo grado, classe B01. Il menu predisposto dall’università indicava quale titolo di accesso il solo diploma di maturità; la candidata superava preselezione, scritti e orali con il massimo dei punteggi e conseguiva il titolo in data 15 aprile 2020.

Dopo il superamento del concorso ordinario e l’inserimento nelle graduatorie, una richiesta di verifica del dirigente scolastico attivava il contraddittorio con l’ateneo. Con decreto rettorale del 12 ottobre 2022 l’università disponeva la revoca del titolo, ravvisando la carenza dei requisiti previsti per la classe B01 della tabella B allegata al d.P.R. 16 febbraio 2016 n. 19. Il TAR, in sede cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non ha emanato né concorso ad emanare gli atti impugnati: la carenza di legittimazione passiva è fondata e ne è disposta l’estromissione.

Nel merito, il TAR confronta il bando con la normativa richiamata. L’art. 3 del decreto rettorale del 5 marzo 2019 richiede il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 d.lgs. n. 59/2017. Il titolo di specializzazione per il sostegno è previsto soltanto dal comma 3 della stessa disposizione, che il bando non richiama. Il requisito ritenuto mancante, dunque, non era chiaramente individuato dalla lex specialis.

Il Collegio rileva inoltre che la procedura telematica indicava esclusivamente il diploma quale titolo di accesso. La ricorrente non ha quindi autocertificato requisiti inesistenti: si è limitata ad attestare il titolo effettivamente richiesto dall’amministrazione. Ne deriva l’esclusione sia dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 sia della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, mancando sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse originario.

Il provvedimento va pertanto qualificato come annullamento d’ufficio, nomen juris non rilevante. Ne conseguono due violazioni. La prima è temporale: l’atto è stato emanato oltre il termine di dodici mesi previsto per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, categoria cui appartiene il titolo, presupposto necessario dell’attività lavorativa. La seconda è motivazionale: manca qualsiasi ponderazione tra interesse pubblico e interesse del destinatario, non essendo sufficiente il richiamo al ripristino della legalità. Il TAR censura anche l’omessa valutazione dell’affidamento, tanto più necessaria in presenza di un requisito non previsto dal bando.

Il ricorso è accolto e il decreto rettorale annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’università e sono compensate verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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