Ristrutturazione edilizia su bene vincolato: sagoma, sedime e volumi da conservare (TAR Lombardia n. 256 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono ristrutturazione edilizia solo se mantengono sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non prevedono incrementi di volumetria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Il requisito non è circoscritto alla sola demolizione integrale: la norma non contiene alcuna specificazione in tal senso e la sua ratio è preservare il bene vincolato nella consistenza originaria. La modifica di sagoma, prospetti, sedime e volumi rende quindi l’intervento non qualificabile come ristrutturazione e, se le norme urbanistiche ammettono solo interventi conservativi, ne determina l’inammissibilità in zona.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale situato in zona classificata come area agricola produttiva e sottoposta a vincolo paesistico. Il Comune aveva ingiunto la rimozione di alcune opere abusive, qualificate come nuove costruzioni e consistenti in demolizioni e ricostruzioni di corpi di fabbrica, sopraelevazioni e trasformazioni della copertura.

Il ricorrente presentava istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesistica, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia con riduzione della volumetria complessiva. Il Comune respingeva entrambe le istanze, ritenendo che l’intervento costituisse nuova costruzione, non ammessa dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque non qualificabile come ristrutturazione per la modifica della sagoma in presenza di vincolo. Da qui l’impugnazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unico motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 e si sostiene che la condizione del rispetto di sagoma e sedime riguarderebbe solo gli interventi di demolizione integrale e ricostruzione. Secondo il ricorrente, l’intervento si sarebbe limitato a ricomporre diversamente i volumi, mantenendo inalterato l’organismo originario.

La censura non è condivisa. Il Collegio ricostruisce la disciplina: la nozione generale di ristrutturazione edilizia comprende gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi, anche con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti e sedime. Per gli immobili sottoposti a tutela, però, l’ultimo periodo della norma impone il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi di volumetria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 4728 del 2017, TAR Brescia n. 284 del 2016 e TAR Sardegna n. 53 del 2018, precisando che per sagoma si intende la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, con aggetti e sporti, mentre il prospetto individua la facciata e le aperture (Cons. Stato n. 4307 del 2021).

Accertato che l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico senza contestazione, il Collegio verifica la motivazione del diniego, corredata di tavole di raffronto. Da essa emerge che l’intervento ha comportato demolizioni parziali e ricostruzioni in altra zona del sedime, con diversa forma e aumento di superficie: al piano interrato un corpo è stato sostituito con altro collocato su sedime diverso; ai piani terra e primo l’originaria forma ad U è divenuta a L, con l’aggiunta di un nuovo corpo; nel sottotetto il tetto a capanna è stato trasformato in tetto a falde, con nuove aperture e balconi.

Il Collegio ritiene quindi corretta la valutazione dell’amministrazione: l’intervento o è nuova costruzione, non ammessa dalla normativa urbanistica, oppure è ristrutturazione pesante con modifica di sagoma, sedime e volumi, ugualmente non ammessa su bene vincolato. La tesi della demolizione solo integrale non trova fondamento né nella lettera della disposizione, né nella sua ratio, che è preservare il bene vincolato nella consistenza originaria. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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