Ammonimento per stalking: valutazione indiziaria e natura cautelare dell’atto (TAR Marche n. 595 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38 del 23 aprile 2009 si fonda su valutazioni a base indiziaria e di tipo probabilistico, dirette non ad accertare responsabilità penali ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un pericolo. Ai fini della sua emanazione non è necessaria la prova della consumazione del reato, essendo sufficiente che emergano elementi indiziari dai quali desumere, con sufficiente grado di attendibilità, una situazione di violenza domestica. Poiché l’atto non è adottato su istanza di parte ed ha natura cautelare, non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, né rispetto all’ammonimento né rispetto al decreto che decide il ricorso gerarchico, di natura giustiziale. Sul piano partecipativo, l’audizione dell’interessato in Prefettura è sufficiente a soddisfare le esigenze procedimentali.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Marche il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Macerata ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38 del 23 aprile 2009, insieme all’atto con cui il Prefetto della Provincia di Macerata ha respinto il ricorso gerarchico. L’ammonimento era stato adottato a fronte di ritenuti reiterati comportamenti lesivi del ricorrente nei confronti della ex compagna.
Il ricorrente deduce falsa applicazione della norma e carenza dei presupposti, lamentando l’assenza di condotte idonee a causare uno stato di ansia e timore. Censura inoltre la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’omesso coinvolgimento nel procedimento, nonché il travisamento dei fatti e l’illogicità della motivazione. La misura cautelare richiesta era stata rigettata con ordinanza n. 383/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il gravame. Quanto al secondo motivo, i giudici rilevano che non si è al cospetto di un procedimento ad istanza di parte: il richiamo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è pertanto ultroneo, sia rispetto all’atto di ammonimento sia rispetto al decreto decisorio del ricorso gerarchico, stante la sua natura giustiziale, come affermato da T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, n. 7032 del 2018.
Sul terzo motivo, il Tribunale ritiene che l’audizione dell’interessato in Prefettura, pacificamente intervenuta, sia sufficiente in termini partecipativi, tenuto conto della natura cautelare dell’atto, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 8679/2021, n. 2108/2019 e n. 10369/2022.
Nel merito, il Collegio ribadisce che il provvedimento di ammonimento si fonda su valutazioni a base indiziaria e di tipo probabilistico, proprie del diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa non mira ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sul pericolo. Non occorre dunque la prova della consumazione del reato: è sufficiente che emergano elementi indiziari da cui desumere, con sufficiente grado di attendibilità, una situazione di violenza domestica, come chiarito da T.A.R. Liguria, sez. I, n. 1007 del 2023 e dai precedenti ivi richiamati (Cons. St., sez. III, n. 3420 del 2023 e n. 2394 del 2023).
Nel caso concreto, la Questura non si è limitata a recepire acriticamente la segnalazione della persona offesa. Ha fondato l’atto su molteplici elementi istruttori: la denuncia della ex compagna per minaccia e ingiuria, l’ordine di protezione emesso dal Tribunale di Macerata, la relazione di servizio del 23.12.2009 e le circostanze emerse dalle sommarie informazioni. Escluso ogni difetto istruttorio o carenza dei presupposti, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione del carattere risalente della controversia.
Nota della Redazione
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