Recinzione amovibile di modeste dimensioni è edilizia libera (Cons. Stato n. 5975 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La recinzione di minima entità, realizzata con rete in ferro sorretta da pali semplicemente infissi nel terreno, priva di cordolo in cemento e integralmente amovibile, costituisce opera di edilizia libera in quanto espressione dello ius excludendi alios e opera minore di carattere pertinenziale rispetto all’immobile legittimamente esistente. Essa non richiede permesso di costruire né altro titolo edilizio e si distingue dal muro di contenimento per le caratteristiche tipologiche di minima entità finalizzate alla mera delimitazione della proprietà. La neutralità edilizia dell’intervento rende irrilevanti i vincoli eventualmente gravanti sull’area, non essendo necessario alcun nullaosta degli enti preposti alla loro tutela, che conservano un autonomo potere di vigilanza estraneo alla disciplina edilizia. L’ordine di demolizione che si fondi esclusivamente sulla asserita mancanza del titolo edilizio è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile adibito a civile abitazione impugnava davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’ordine di demolizione emesso dal Comune per una piccola recinzione di rete in ferro sorretta da pali infissi nel terreno, priva di cordolo in cemento, con sviluppo lineare di circa 75 metri e altezza massima di circa 95 centimetri. Il manufatto delimitava l’area adibita a orto e giardino pertinenziale all’abitazione.

Il TAR respingeva il ricorso. Il proprietario proponeva appello, contestando la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera e rilevando che l’ordinanza comunale era motivata esclusivamente dalla mancanza del permesso di costruire, senza alcun riferimento ai vincoli del Parco del Cilento e al vincolo idrogeologico. Il confinante, controinteressato, si costituiva e riproponeva l’eccezione di tardività della notifica del ricorso originario, oltre a eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le contrapposte eccezioni di inammissibilità e le dichiara entrambe infondate. Il controinteressato risulta ritualmente costituito con memorie pertinenti al giudizio; l’appellante ha tempestivamente adito il giudice di primo grado, notificando il ricorso all’amministrazione a mezzo PEC e al controinteressato mediante il servizio postale, dovendosi fare riferimento alla data di consegna. Le censure di prime cure erano poi debitamente riferite al provvedimento impugnato.

Nel merito, il Consiglio di Stato rileva che la motivazione dell’ordine di demolizione si fonda solo sulla mancanza del titolo edilizio, senza riferimento ai vincoli gravanti sul territorio. Il manufatto, per la sua modestia, per la totale amovibilità senza conseguenze e per la sua pertinenzialità rispetto all’uso a verde dell’area da parte del proprietario dell’immobile legittimamente presente in situ, attiene all’edilizia libera.

La neutralità edilizia dell’intervento, che per le sue caratteristiche minimali non assume rilievo ai fini delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie — suscettibili di limitare il diritto di proprietà solo secondo un criterio di proporzionalità — rende irrilevanti le deduzioni delle parti sui vincoli. In presenza di attività edilizia libera non è necessario alcun nullaosta degli enti preposti alla tutela dei vincoli, che mantengono un autonomo potere di vigilanza, estraneo alla disciplina edilizia, sulle attività concretamente lesive delle regole di tutela.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la recinzione di protezione di dimensioni limitate costituisce espressione dello ius excludendi alios e opera minore pertinenziale, non soggetta a titolo edilizio, differenziandosi dal muro di contenimento per le caratteristiche tipologiche di minima entità (Cons. Stato, II, n. 1997/2020 e n. 8487/2019). La minima entità emerge dalle stesse fotografie allegate al sopralluogo.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento degli atti comunali impugnati. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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