Sdemanializzazione marittima: la motivazione non può ignorare il parere favorevole endoprocedimentale (TAR Sicilia n. 2231 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav., il potere amministrativo di esclusione dal demanio marittimo ha natura discrezionale e presuppone l’accertamento della non utilizzabilità dell’area per i pubblici usi del mare. Il diniego che ometta ogni valutazione su tale presupposto e obliteri, senza motivazione, un parere favorevole endoprocedimentale reso all’esito di sopralluogo è viziato per difetto di motivazione. L’Amministrazione può discostarsi dalle risultanze istruttorie favorevoli al privato, ma deve esplicitare le ragioni del diverso apprezzamento. Le richieste istruttorie prive di base normativa e non pertinenti althemа del procedimento non possono fondare il rigetto dell’istanza. La morosità del concessionario, dedotta per la prima volta in giudizio e non menzionata nel provvedimento, integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Il condominio ricorrente è titolare dal 2006 di una concessione demaniale marittima su un’area utilizzata a parcheggio e recinzione, ricompresa tra il Lungomare Scardamiano e l’immobile condominiale, nel Comune di Aci Castello. Nel 2017 il condominio ha reiterato l’istanza di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav., già formulata nel 2009 e rimasta inevasa.
Dopo un sopralluogo con esito favorevole e un preavviso di rigetto, l’Amministrazione regionale ha adottato la determinazione finale di rigetto in pretesa esecuzione della sentenza n. 202/2023 dello stesso TAR, che l’aveva condannata a concludere il procedimento. Il condominio ha impugnato gli atti, chiedendo anche l’accertamento del silenzio e la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo le domande accessorie. Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quella ex art. 116, co. 2, c.p.a., essendo stato medio tempore rilasciato l’accesso agli atti richiesti. Respinge poi la domanda avverso il silenzio-inerzia ex artt. 31 e 117 c.p.a., qualificando l’atto impugnato come provvedimento finale di rigetto, idoneo a concludere il procedimento e non meramente soprassessorio.
Nel merito, il Tribunale accoglie l’impugnazione. L’art. 35 cod. nav. attribuisce alla p.a. un potere costitutivo e discrezionale, subordinato all’accertamento della non utilizzabilità dell’area per i pubblici usi del mare. Nel provvedimento gravato, tuttavia, non traspare alcuna valutazione su questo presupposto: la motivazione è insufficiente a sorreggere il diniego.
La lacuna risalta ancor più perché in sede endoprocedimentale la Struttura Territoriale aveva espresso parere favorevole, previo sopralluogo, attestando l’inservibilità presente e futura dell’area e la perdita delle caratteristiche naturali della demanialità. L’Amministrazione può certo rivalutare le risultanze istruttorie, ma un apprezzamento difforme esige una motivazione compiuta, non potendosi obliterare un atto endoprocedimentale così rilevante senza spiegazione.
Il Collegio esclude poi che la mancata produzione dello studio sul moto ondoso e di quello idraulico marittimo possa fondare il rigetto: tali richieste, formulate solo dopo il sopralluogo favorevole, non trovano addentellato normativo e addossano al privato un sacrificio economico per un’attività che spettava all’Amministrazione. Analogamente ultronea è la richiesta dell’elaborato quotato sulla porzione di fabbricato insistente sulla particella demaniale: il procedimento ex art. 35 concerne l’accertamento dei presupposti della sdemanializzazione, non la determinazione dei volumi realizzati.
La stessa difesa regionale conferma l’estraneità del documento, rivelandone la finalità di calcolare l’aliquota del canone demaniale. Quanto all’art. 6 della l.r. n. 4/2003, invocato nel provvedimento finale e non nel preavviso, esso regola un procedimento diverso, relativo all’esclusione dei soli manufatti. La morosità del condominio, infine, non compare né nel provvedimento né nel preavviso e costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione in giudizio.
Da qui l’accoglimento della domanda di annullamento, con obbligo dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza, e la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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