Visto per residenza elettiva: requisito delle ampie risorse economiche stabili e regolari (TAR Lazio n. 13703 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di visto d’ingresso per residenza elettiva, il possesso della soglia minima reddituale prevista dalla Tabella A allegata alla direttiva del Ministero dell’interno del 1° marzo 2000 — pari al triplo dell’assegno sociale — costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’accoglimento dell’istanza. La norma richiede, infatti, “ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”, provenienti da cospicue rendite, da proprietà immobiliari, da stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Ne consegue che il diniego non è manifestamente irragionevole laddove il reddito dichiarato risulti determinato in misura significativa da operazioni una tantum straordinarie e la percezione di utili aziendali non sia corroborata da documentazione storica attestante la continuità dei risultati e le proiezioni future, specie in contesti economici caratterizzati da forte svalutazione e instabilità.

Il Fatto

Un cittadino turco, libero da vincoli matrimoniali e senza figli, presentava nel maggio 2025 istanza al Consolato Generale d’Italia in Istanbul per ottenere il visto per residenza elettiva, allegando documentazione comprovante la propria situazione patrimoniale e reddituale. Il Console Generale rigettava l’istanza con provvedimento del 1° agosto 2025, notificato il successivo 5 novembre. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia, sostenendo di disporre di un reddito di 31.000 euro e di un patrimonio di 37.000 euro, ritenuti sufficienti ai sensi della disciplina di settore e della giurisprudenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nel punto 13 dell’All. A al D.M. 850/2011 la disposizione regolatrice della materia. Tale norma subordina il rilascio del visto alla dimostrazione di “ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro”, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla Tabella A allegata alla direttiva del Ministero dell’interno del 1° marzo 2000, fissato in 31.000 euro.

Il Tribunale ha evidenziato come il superamento della soglia minima rappresenti solo il primo gradino valutativo: la disposizione impone infatti che le risorse siano “ampie”, oltre che autonome, stabili e regolari, e che provengano da fonti qualificate quali cospicue rendite, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione dell’amministrazione. Il reddito 2025 del ricorrente risultava composto per un terzo da rendite da locazioni immobiliari, per un terzo da utili di due aziende di cui era titolare e per la restante quota dalla cessione di parte delle partecipazioni in una società: si trattava, quindi, di un’operazione una tantum straordinaria, non ripetibile nel tempo. Quanto agli utili aziendali, non era stata fornita alcuna documentazione storica idonea a comprovare la continuità dei risultati e le loro proiezioni future, in un contesto notoriamente soggetto a forte svalutazione e instabilità economica.

Il Tribunale ha altresì chiarito che la somma di circa 10.000 euro giacente sul conto della società di cui l’istante era socio unico non poteva considerarsi nella sua totale e immediata disponibilità, trattandosi di patrimonio societario utilizzabile solo nei limiti dell’utile di bilancio. Quanto al patrimonio liquido di 27.000 euro, la Corte ha precisato che le disponibilità patrimoniali possono assumere valenza rafforzativa di un flusso reddituale almeno sufficiente, ma non supplire alla carenza del requisito minimo reddituale, come nel caso di specie.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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