Sdoppiamento del titolo 3+2 e punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici (Cons. Stato n. 4591 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici è illegittima l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il biennio specialistico o magistrale del percorso c.d. 3+2 quando la laurea triennale sia già stata spesa per l’ammissione e il titolo ulteriore sia posto in prosecuzione omogenea rispetto al primo. Una siffatta lettura del bando determina una disparità di trattamento rispetto ai candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma di laurea del vecchio ordinamento, titoli equipollenti ai sensi della normativa universitaria. Il titolo valutabile come “ulteriore” deve essere effettivamente diverso e posto in discontinuità accademica, non surrettiziamente sdoppiato. L’equiparazione partecipativa prevista dall’avviso non può ridondare in danno, nella fase valutativa, di chi possiede un titolo di pari livello formativo. È quindi irrilevante la mancata impugnazione del bando, ove la disparità derivi non dalla sua formulazione ma dall’erronea applicazione operata in sede valutativa.
Il Fatto
Si controverte su una progressione verticale riservata ai dipendenti di un comune, per il passaggio dalla qualifica di istruttore amministrativo a quella di funzionario ad elevata qualificazione, con un solo posto disponibile. All’esito di un riesame della commissione, il controinteressato precedeva l’originaria ricorrente, cui venivano decurtati i quindici punti in origine riconosciuti per il possesso della laurea magistrale in gestione di impresa, conseguita nel percorso 3+2.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso della candidata, ritenendo che il bando consentisse di spendere il biennio specialistico ai fini del punteggio, pur in presenza di una disparità valutativa tra titoli equipollenti, e rilevando che tale previsione non era stata impugnata in via incidentale dal controinteressato. Questi proponeva appello per erronea interpretazione del bando e dei titoli; resistevano la candidata e il comune, che chiedeva l’accoglimento del gravame.
La Motivazione della Corte
Il nodo centrale è la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo per il biennio di specializzazione nell’ambito di un percorso formativo unitario. L’avviso ammetteva alla selezione la laurea triennale, quella magistrale e quella quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento; quanto alla valutazione, prevedeva dieci punti per l’ulteriore laurea triennale e quindici per l’ulteriore laurea magistrale. La candidata, ammessa con la sola triennale, pretendeva i quindici punti per il successivo biennio: uno sdoppiamento funzionale dello stesso titolo complesso, non consentito al controinteressato, titolare di laurea in giurisprudenza a ciclo unico.
La Sezione richiama i propri precedenti, tra cui la sentenza n. 5757 del 28 giugno 2024, la Cons. Stato, sez. IV, n. 2649 del 19 marzo 2024, la Cons. Stato, sez. III, n. 6108 del 21 giugno 2023 e la Cons. Stato, sez. IV, n. 3890 del 17 maggio 2022, da cui ricava tre coordinate: piena equipollenza tra lauree del vecchio ordinamento e lauree specialistiche o magistrali del percorso 3+2; natura di titolo superiore della laurea quadriennale rispetto alla triennale; illegittimità del punteggio ulteriore riconosciuto al solo biennio specialistico.
Da qui la corretta lettura dell’avviso: i titoli conseguiti nel meccanismo 3+2, ove omogeneamente posti l’uno in prosecuzione dell’altro, possono essere spesi ai soli fini della partecipazione. Per la valutazione dei titoli ulteriori occorre una effettiva alterità, data da percorsi non in sequenza ma in chiara discontinuità accademica. Il titolo deve essere realmente diverso da quello già posseduto, non artificiosamente frazionato.
Diversamente opinando si consumerebbe una disparità di trattamento insanabile: a fronti di titoli equipollenti, al possessore di laurea a ciclo unico non sarebbe mai riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo, mentre al titolare del percorso 3+2 sì. La Corte precisa che l’equiparazione partecipativa non può ridondare in danno, nella fase valutativa, di chi possiede un titolo di pari qualità formativa.
Quanto all’eccepita mancata impugnazione del bando, la Sezione la ritiene irrilevante: non è l’avviso a determinare la disparità, ma l’erronea valutazione operata successivamente. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado rigettato, con condanna dell’originaria controinteressata alle spese del doppio grado e compensazione verso il comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.