Divieto di accesso dei cani alle aree verdi illegittimo per difetto di bilanciamento (Cons. Stato n. 4592 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa preclude all’amministrazione di adottare un provvedimento eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Quando l’azione coinvolge interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di individuare la soluzione che comporti il minore sacrificio possibile. Il divieto di introduzione degli animali nelle aree verdi urbane, in assenza di ragioni specifiche e a fronte della vigenza di ordinanze ministeriali che impongono al conduttore di raccogliere le deiezioni, è illegittimo per difetto di bilanciamento. Non appartiene al notorio ex art. 115, comma 2, cod. proc. civ. l’affermazione sul sottodimensionamento della struttura organizzativa dell’ente e del personale addetto al controllo.

La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il responsabile dell’U.T.A. di un Comune ha disposto il divieto di introduzione di animali nelle aree verdi urbane, a tutela della sicurezza, dell’igiene ambientale e della fruibilità delle stesse. Un’associazione di salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale ha impugnato il provvedimento, limitatamente alla parte relativa al divieto di ingresso degli animali, lamentando la violazione degli artt. 13 e 16 Cost., l’eccesso di potere per carenza di motivazione e la lesione del principio di proporzionalità.

Il TAR Marche ha respinto il ricorso, osservando che la proporzionalità della misura è funzionale alle dimensioni della realtà urbana interessata: un Comune di poco più di mille abitanti, con spazi verdi limitati e ridotti apparati di vigilanza. L’associazione ha proposto appello, contestando che tale soluzione si fondi su nozioni indimostrate e non rientranti nella comune esperienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per il nesso di complementarietà che li avvince, e li ritiene complessivamente fondati. Il primo contesta il dato fattuale posto a base della soluzione giuridica del TAR; il secondo censura la medesima soluzione.

Il punto di partenza è la nozione di fatto notorio: ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., è quello conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, con un grado di certezza tale da apparire indubitabile e incontestabile (in termini, Cass., Sez. lav., 9 settembre 2025, n. 24849). Se le dimensioni del Comune non sono controvertibili, non rientra invece nel notorio, neppure in via induttiva, l’affermazione sul sottodimensionamento della struttura organizzativa e del personale disponibile al controllo.

Si tratta di un’opinione soggettiva, priva del grado di univocità e sicura percezione da parte della collettività. Rileva inoltre che il Comune non si è costituito in alcun grado, nulla argomentando sul punto. Non può quindi sostenersi che la censura sulla proporzionalità sia decontestualizzata rispetto alla realtà locale.

A fronte della vigenza di ordinanze ministeriali che impongono a chi conduce un cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni e di avere con sé gli strumenti idonei, un’ordinanza che vieti, in assenza di ragioni specifiche, l’introduzione degli animali nelle aree verdi non è legittima. Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone il bilanciamento degli interessi (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443); bilanciamento che nel caso di specie non è stato effettuato.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, è annullata l’ordinanza impugnata, con condanna dell’ente alle spese del doppio grado. Il Collegio dispone altresì la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risultando dallo statuto dell’associazione che la stessa trae risorse anche da attività commerciali e produttive marginali, in contrasto con l’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, ritenuto legittimo da Corte cost. n. 35 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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