Sede farmaceutica vacante e interesse dei titolari limitrofi: mero fatto (Cons. Stato n. 1827 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riattivazione di una sede farmaceutica vacante non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, che resta interesse di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta alla migliore allocazione del servizio. Lo sviamento di clientela lamentato dai farmacisti già insediati rinviene il proprio antecedente causale nell’istituzione della sede, non nella sua assegnazione, e va fatto valere impugnando tempestivamente gli atti istitutivi che incidono sulla pianta organica. Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e richiede una specifica utilità rispetto a un bene della vita, non essendo ammesso adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità dell’azione amministrativa. È pertanto inammissibile il ricorso dei titolari delle sedi vicine avverso l’assegnazione della sede vacante, restando irrilevante ogni valutazione sulla sussistenza dei requisiti in capo all’assegnatario.
Il Fatto
La Regione Sardegna indiceva un concorso straordinario per soli titoli, ai sensi dell’art. 11, co. 3, d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, per l’assegnazione di novanta sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio. All’esito della terza procedura di interpello, la sede n. 6 di Sassari-Porto Torres veniva definitivamente assegnata a un farmacista collocato, per scorrimento, al posto n. 143 della graduatoria unica. Seguivano l’autorizzazione regionale e quella comunale all’apertura e all’esercizio della farmacia.
I titolari delle altre sedi farmaceutiche attive nel Comune di Porto Torres impugnavano davanti al TAR Sardegna il provvedimento di assegnazione e gli atti autorizzativi. Deducvano la carenza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione dell’assegnatario, divenuto medio tempore socio di una società titolare di farmacia urbana, e la successiva cessione delle quote societarie, in violazione del divieto decennale di concorso. Il primo giudice dichiarava il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse: la sede era vacante e la sua riattivazione non incideva sulla pianta organica né sulle zone di competenza delle farmacie vicine. Proponevano appello i farmacisti soccombenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la nozione di interesse legittimo nei suoi due caratteri della differenziazione e della qualificazione giuridica. Gli appellanti sono certamente differenziati, perché titolari di sedi nello stesso Comune, ma difetta il secondo elemento: la situazione azionata non è oggetto di tutela da parte dell’ordinamento.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui la riattivazione di una sede farmaceutica vacante da anni non lede la posizione dei titolari delle sedi limitrofe, configurandosi questa come mero fatto (Cons. Stato, Sez. III, n. 3829/2016). La copertura della sede costituisce lo strumento con cui si ripristina la corretta gestione del servizio a tutela degli utenti di una zona rimasta a lungo sguarnita.
Lo sviamento di clientela e il decremento delle entrate rinvengono il proprio antecedente causale nell’istituzione della sede, avvenuta nel 2011, e non nella sua assegnazione, concretatasi nel 2023. Un interesse siffatto sarebbe stato apprezzabile solo se dedotto impugnando tempestivamente gli atti istitutivi, con i quali il Comune ha inciso sulla pianta organica e sul bacino d’utenza delle farmacie preesistenti.
Le norme sul servizio farmaceutico — in particolare gli artt. 1 e 2 legge n. 475/1968 — non garantiscono ai titolari una rendita di posizione, ma l’efficacia del servizio rispetto alla popolazione, con valutazione riservata alla discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3410/2022; n. 6237/2019; n. 1659/2016). Il rapporto farmacie/abitanti individua il numero massimo di autorizzazioni assentibili, non un livello garantito di profitti.
Quanto alla prospettata soppressione della sede in sede di revisione della pianta organica per calo demografico, la Corte ne rileva l’insanabile tasso di congetturalità: si invoca la tutela di un interesse ipotetico, con proiezione su poteri non ancora esercitati e inammissibile sostituzione dell’Amministrazione negli apprezzamenti discrezionali. Difetta dunque l’interesse a ricorrere, che esige personalità, attualità della lesione e vantaggio ottenibile, non essendo ammesso il giudizio al solo fine della legalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1946/2025; Sez. V, n. 5203/2023). Il primo motivo è respinto; l’assorbente valenza del rigetto in rito rende inammissibile il secondo motivo di merito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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