Responsabilità banca beneficiario per bonifico con Iban alterato da truffa informatica (ABF Collegio di Napoli n. 3514 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esecuzione di un bonifico il prestatore di servizi di pagamento è autorizzato a dare esecuzione all’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico, anche quando l’utente abbia fornito informazioni ulteriori, come il nome del beneficiario. Se l’identificativo unico è inesatto perché alterato da terzi mediante truffa informatica, il prestatore non risponde ai sensi dell’art. 25 d.lg. n. 11/2010. Il dovere di collaborazione del prestatore del beneficiario, imposto dall’art. 24, comma 2, d.lg. n. 11/2010, è assolto con il recall dei fondi e la comunicazione delle informazioni utili al pagatore. L’obbligo di verifica tra Iban e nominativo del beneficiario (Verification of Payee) opera solo per le operazioni successive al 9 ottobre 2025.
Il Fatto
La società ricorrente riceveva da una propria fornitrice un’email contenente una fattura con le coordinate bancarie per il pagamento. Disponeva quindi un bonifico di € 4.295,50 sull’Iban indicato, ma l’operazione veniva stornata per una discordanza tra il nominativo del beneficiario e l’intestatario del conto. Contattata la fornitrice, riceveva una seconda comunicazione con un Iban diverso, sul quale eseguiva un nuovo pagamento, questa volta andato a buon fine.
Solo in seguito la società comprendeva di essere stata vittima di una truffa informatica: le coordinate erano state modificate da terzi per dirottare la somma su un conto estraneo. Sporgeva denuncia e chiedeva all’intermediario il rimborso di € 4.295,50, oltre interessi e spese, deducendo la responsabilità della banca per non aver rilevato la discordanza tra Iban e beneficiario. L’intermediario si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio qualifica la vicenda come truffa realizzata mediante sostituzione delle coordinate bancarie contenute nella fattura inviata via email, riconducibile alla categoria del Business E-mail Compromise. L’operazione risulta disciplinata dal d.lg. n. 11/2010, come modificato dal d.lg. n. 218/2017, e in particolare dall’art. 24, secondo cui l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si ritiene correttamente eseguito quanto al beneficiario e al conto indicati.
Il Collegio richiama il principio già enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 162 del 2017: i prestatori di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono autorizzati a eseguire l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico, anche quando l’utilizzatore abbia fornito informazioni ulteriori. Se l’identificativo è inesatto, essi non sono responsabili della mancata o inesatta esecuzione. Nello stesso senso viene citata la Corte di Giustizia, decisione del 21 marzo 2019, causa C-245/18, che estende la limitazione di responsabilità a entrambi i prestatori coinvolti.
Il Collegio osserva che l’obbligo di Verification of Payee, cioè la verifica della corrispondenza tra Iban e nome del beneficiario, è divenuto obbligatorio solo dal 9 ottobre 2025 e non riguarda quindi l’operazione del gennaio 2025. Non è pertanto configurabile alcuna illegittimità della condotta della banca per aver dato seguito al pagamento.
Quanto al profilo della collaborazione, il Collegio applica l’art. 24, comma 2, d.lg. n. 11/2010. L’intermediario ha documentato il recall del bonifico del 22 gennaio 2025, con esito negativo perché i fondi erano già stati distratti il 20 gennaio, giorno dell’accredito. In sede di riscontro al reclamo ha inoltre fornito le generalità del beneficiario e ha dato prova del blocco del conto. Anche sotto questo profilo non è dunque accertabile un’illegittimità della condotta della banca.
Il ricorso è conseguentemente rigettato, con reiezione anche della domanda di refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.