Estinzione anticipata del credito: rimborso dei costi up-front e recurring (ABF Collegio di Roma n. 307 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, nel testo applicabile ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte, che non sono soggette a riduzione. Sia per i costi recurring che per quelli up-front il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front sono ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica (pro rata temporis). Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili quando il ricorso può essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato due finanziamenti: nel marzo 2017 una delegazione di pagamento da euro 12.000,00, rimborsabile in 120 rate, e nell’aprile 2019 una cessione del quinto dello stipendio da euro 33.720,00, anch’essa in 120 rate. Entrambi i prestiti venivano estinti in via anticipata nel 2023, rispettivamente dopo la rata n. 76 e la rata n. 70. L’intermediario aveva riconosciuto, nei conteggi estintivi, euro 331,04 e euro 927,52 a titolo di oneri non goduti.

Con ricorso del 24 luglio 2025, preceduto da reclamo, il cliente contestava i conteggi e chiedeva il rimborso di commissioni e spese non godute per complessivi euro 1.505,85, oltre interessi legali e spese di assistenza. L’intermediario resisteva sostenendo la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, la non incamerabilità degli oneri di distribuzione versati all’intermediario del credito e il superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva pronuncia della Corte di giustizia in materia di credito immobiliare.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 125-sexies TUB, nel testo attuativo della direttiva 2008/48/CE, e dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha affermato il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprensiva di tutti i costi. Richiama quindi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 2019, che ha ritenuto tale principio direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza.

Il Collegio esamina poi il regime intertemporale. L’art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021; le disposizioni transitorie del comma 2 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e successivamente sostituite dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Poiché i contratti in esame sono anteriori al 25 luglio 2021, continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dal Collegio di Coordinamento, con il limite espresso che le imposte non sono soggette a riduzione.

Quanto ai costi up-front, in assenza di clausola contrattuale che li declini in modo comprensibile e proporzionale, il rimborso è determinato secondo equità, con il criterio del costo ammortizzato parametrato alla curva degli interessi. Per i costi recurring resta fermo il criterio pro rata temporis, salvo che il contratto preveda un criterio diverso, ritenuto valido. Il Collegio dà atto di aver mutato, a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020, il proprio precedente orientamento per uniformarsi agli altri Collegi, includendo nel rimborso anche il compenso per l’attività di intermediazione, ancorché documentato da fattura, e qualificando come up-front le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione, e come recurring le commissioni di gestione già rimborsate.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e liquida in favore del ricorrente euro 790,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025, e condanna l’intermediario al contributo di euro 200,00 per le spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 versato dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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