Pilotaggio VHF e discrezionalità tecnica sulle condizioni di sicurezza portuale (Cons. Stato n. 2837 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la percorribilità dell’introduzione del servizio di pilotaggio in modalità VHF, in deroga alla modalità tradizionale con presenza del pilota a bordo, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione marittima. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica di logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria, senza sostituzione del giudizio tecnico. Il diniego è legittimo quando si fonda su un’accertata inidoneità delle strutture portuali a garantire la visibilità diretta dello specchio acqueo e su esigenze di sicurezza della navigazione. Le osservazioni procedimentali dei privati non costituiscono rimedio giuridico e il loro rigetto non impone una motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute non condivisibili. La verificazione disposta in appello conferma la legittimità del provvedimento e la compensazione delle spese è giustificata dalla complessità e novità della controversia.

Il Fatto

Una società di navigazione, che svolge il collegamento marittimo tra Messina e Salerno, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno il riconoscimento del diritto all’autoproduzione del servizio di pilotaggio e, in via subordinata, l’implementazione del pilotaggio in modalità VHF nel porto salernitano. L’amministrazione ha rigettato l’istanza ritenendo che non esistesse una idonea “torre piloti” in grado di garantire la visibilità diretta dello specchio acqueo.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con sentenza n. 1581 del 2021, qualificando la questione come espressione di discrezionalità tecnica non manifestamente irragionevole. La società ha proposto appello, deducendo vizio di istruttoria, omissione dell’esame delle osservazioni procedimentali e illegittimo condizionamento da parte della Corporazione Piloti, portatrice di un interesse economico contrario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitempo il secondo motivo, concernente l’assunta irragionevolezza della valutazione amministrativa per difetto di istruttoria. La Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione per accertare se gli aspetti ostativi al servizio via VHF, indicati nel provvedimento gravato, fossero superabili in relazione alle caratteristiche del porto.

La relazione conclusiva, depositata dopo la sostituzione dei verificatori dichiaratisi incompetenti, ha escluso la compatibilità del pilotaggio VHF con le esigenze di sicurezza della navigazione in assenza di un’adeguata torre dei piloti. I verificatori hanno valorizzato la conformazione morfologica e meteomarina dello scalo, la congestione operativa, la compresenza di traffici eterogenei, la presenza di naviglio minore non cooperante e l’assenza di strutture che consentano al pilota una visibilità diretta, completa e continuativa dei bacini portuali.

Il Collegio ha condiviso tali conclusioni per la loro accuratezza e specificità, rilevando come la percezione diretta del pilota, maturata con la presenza fisica a bordo, costituisca elemento essenziale e non surrogabile. Le soluzioni tecnologiche prospettate nella proposta tecnico-operativa, inclusa l’ipotesi di una control room, non sono state ritenute idonee a compensare l’assenza di percezione diretta né a garantire un livello di sicurezza equivalente al pilotaggio tradizionale.

Quanto al primo motivo, la Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui le osservazioni dei privati non costituiscono rimedi giuridici ma apporto collaborativo al procedimento, volto alla formazione del provvedimento in funzione di interessi generali. Il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi posti a base della determinazione.

L’appello è pertanto infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata e del diniego opposto all’istanza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione della complessità e novità della controversia, mentre quelle della verificazione restano a carico dell’appellante e sono liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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