Annotazioni anteriori al preavviso illegittime nella segnalazione del garante non consumatore (ABF Collegio di Milano n. 4160 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia sussiste anche nei confronti del garante che non rivesta la qualifica di consumatore, poiché la qualifica soggettiva non esclude l’onere informativo dell’intermediario. La comunicazione di preavviso pervenuta successivamente alla prima annotazione di ritardo rende legittime soltanto le segnalazioni effettuate dopo la sua ricezione, attesa la funzione del preavviso. Restano perciò illegittime le segnalazioni anteriori al preavviso, che devono essere cancellate. La prova della ricezione può desumersi dal tracciamento della spedizione, valutato secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato nel 2022 una fideiussione a garanzia di un finanziamento concesso a una società nella quale rivestiva le cariche di socio e amministratore. Nell’ottobre 2022 comunicava le proprie dimissioni dalla carica e chiedeva la liberazione dagli impegni fideiussori; nel novembre 2022 cedeva la partecipazione societaria. Da luglio 2024 il finanziamento registrava mancati pagamenti reiterati.

Il garante contestava di non aver mai ricevuto alcun preavviso dell’imminente segnalazione presso i SIC, appresa solo con la raccomandata di intimazione di pagamento del maggio 2025. Chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione come garante inadempiente e la cancellazione dei dati negativi. L’intermediario eccepiva il permanere della qualità di garante, l’estraneità del rapporto al credito al consumo e l’avvenuta consegna del preavviso mediante posta tracciata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione soggettiva del ricorrente. Nel modulo di ricorso questi si era dichiarato non consumatore, mentre in repliche richiamava l’inquadramento come consumatore risultante dal documento di sintesi sulla fideiussione. La contraddizione non viene risolta, ma diventa irrilevante ai fini decisori: la qualifica di non consumatore, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali richiamato nella specie, non si pone in contrasto con l’obbligo informativo di preavviso della segnalazione.

Venendo alla prova della ricezione, il Collegio applica gli orientamenti condivisi: per i sistemi di consegna con tracciamento GPS la ricezione è provata dalla coincidenza dei codici a barre; in assenza del codice, occorrono almeno due tra le circostanze individuate, cioè coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione.

Nel caso concreto il preavviso risultava datato 16 luglio 2024, con presa in carico e spedizione il 31 luglio e consegna il 2 agosto 2024. Il Collegio ritiene integrate la coincidenza tra data del preavviso e arrivo presso il vettore e la compatibilità tra emissione e recapito, con esito positivo della spedizione. La ricezione è dunque provata, nonostante la contestazione sull’indirizzo utilizzato.

Il punto decisivo è però cronologico. Dalla visura emerge una prima segnalazione negativa risalente a luglio 2024, con due rate non pagate, anteriore al preavviso consegnato il 2 agosto 2024. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, secondo cui il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime le annotazioni successive, ma lascia ferma l’illegittimità di quelle precedenti, da cancellare. Conseguentemente risultano illegittime le segnalazioni di luglio e agosto 2024, quest’ultima per mancato rispetto del termine del preavviso, mentre sono legittime le successive.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con ordine all’intermediario di cancellare le segnalazioni contestate fino ad agosto 2024. Il Collegio dispone inoltre il versamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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