Mutuo a tasso variabile: vizi genetici anteriori al sesto anno e interessi negativi (ABF Collegio di Torino n. 2197 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per incompetenza ratione temporis dell’ABF la contestazione che investa il vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite del sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, anche quando la doglianza riguardi il rapporto in corso di svolgimento. Resta estranea alla cognizione dell’Arbitro ogni domanda di rimborso che dipenda da quei vizi genetici. Nel merito, nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato: quando il tasso sia pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto. La banca che, in presenza di somma algebrica negativa tra Euribor e spread, abbia applicato un tasso pari allo 0,00% non viola le indicazioni di Banca d’Italia in materia di clausole di tasso minimo.
Il Fatto
Due mutuatari sottoscrivono nel giugno 2007 un contratto di mutuo a tasso variabile di € 200.000,00, da rimborsare in venticinque anni con rate mensili. Il tasso è fisso per le prime due rate e poi agganciato all’Euribor a un mese, maggiorato di uno spread. Il finanziamento viene estinto anticipatamente nell’ottobre 2024.
I ricorrenti, dopo un reclamo riscontrato dalla banca, adiscono l’ABF lamentando plurime violazioni della normativa di trasparenza: mancata indicazione del TAE, errata determinazione del TAEG/ISC, indicazione del parametro di indicizzazione a una data diversa da quella contrattuale e mancato recepimento del valore negativo dell’Euribor. Chiedono l’accertamento delle violazioni dell’art. 117 TUB, la nullità del contratto con ricalcolo sul solo capitale e il rimborso di € 22.649,20. L’intermediario chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza. Le censure sulla mancata indicazione del TAE e sull’errata indicazione del TAEG investono, per loro natura, il momento formativo del contratto, stipulato nel 2007. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11407/2024, secondo cui è inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto anteriore al limite di cognizione, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso sul punto per incompetenza ratione temporis.
Il limite è fissato dalle Disposizioni sul funzionamento dell’ABF, Sez. I, par. 4: non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. La regola opera come sbarramento mobile e impedisce di riesaminare i vizi originari del contratto.
La conseguenza travolge anche la domanda di rimborso. La somma richiesta, calcolata secondo i ricorrenti applicando il tasso BOT in sostituzione del tasso contrattuale ai sensi dell’art. 117 TUB, dipende dai lamentati vizi genetici del contratto e va quindi dichiarata inammissibile.
Nel merito resta la doglianza sull’Euribor negativo. I ricorrenti sostengono che, divenuto il parametro inferiore allo zero, la banca lo abbia azzerato in violazione della circolare di Banca d’Italia. L’intermediario replica di non aver applicato alcuna clausola di tasso minimo e di aver semplicemente evitato l’applicazione di un interesse negativo. Il Collegio aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 24070/2018: nel mutuo non è configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato e, se il tasso è variabile, non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto.
La contestazione è quindi respinta. Il ricorso è dichiarato parzialmente inammissibile e non accolto nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.