Segnalazione ai SIC legittima se il preavviso è inviato all’indirizzo contrattuale (ABF Collegio di Bari n. 4109 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia presuppone un presupposto sostanziale, costituito dalla veridicità dell’inadempimento, e un presupposto formale, cioè il rispetto dell’obbligo di preavviso almeno quindici giorni prima dell’iscrizione. L’onere di provare l’invio e l’effettiva ricezione della comunicazione preventiva grava sull’intermediario. Il preavviso inviato all’indirizzo indicato nel contratto è idoneo quando il cliente non dimostri di aver comunicato all’intermediario la variazione di residenza, non potendosi imputare a quest’ultimo l’omesso recapito. Il servizio di spedizione tracciato, con corrispondenza tra il codice riportato sulla missiva e quello risultante dai log di recapito, è idoneo a fornire la prova dell’avvenuta ricezione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di prestito personale e un contratto di apertura di una linea di credito, maturando ritardi nel pagamento di alcune rate a partire dal settembre 2024. Lamentava che l’intermediario avesse effettuato segnalazioni negative nelle banche dati creditizie, in particolare CRIF e CTC, senza il preventivo preavviso, e chiedeva la cancellazione delle iscrizioni.
L’intermediario si costituiva sostenendo di aver inviato le comunicazioni di preavviso all’indirizzo di residenza risultante dal contratto, con recapito documentato. Rilevava inoltre che il ricorrente era a conoscenza della propria situazione debitoria. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la segnalazione è legittima in presenza di due presupposti: quello sostanziale, relativo alla veridicità dei fatti di inadempimento, e quello formale, relativo al rispetto delle prescrizioni sul preavviso. Nel caso concreto il ricorrente non contestava il primo profilo, limitandosi a dolersi della mancanza del secondo.
Quanto al presupposto formale, il Collegio richiama l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi, adottato con provvedimento del Garante del 16 novembre 2014, n. 8, che impone all’intermediario di inviare al cliente una comunicazione di preavviso dell’imminente registrazione nei SIC. La ratio della norma, ribadita dal Garante nel provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017, è quella di rendere edotto l’interessato delle conseguenze del perdurante inadempimento, consentendogli di sanarlo prima dell’iscrizione.
Il Collegio ribadisce che grava sull’intermediario l’onere di provare sia l’invio della comunicazione preventiva sia l’effettiva ricezione da parte del cliente. Nella specie l’intermediario ha prodotto copia delle missive inviate all’indirizzo contrattuale, recanti un barcode corrispondente a quello del certificato di recapito, avvalendosi del servizio “Posta Time”. Secondo l’orientamento del Collegio, richiamato anche con riguardo all’Allegato 1 al nuovo Codice di condotta per i SIC di cui al provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, tale servizio è idoneo a provare l’avvenuta ricezione, specie in presenza della corrispondenza tra il barcode della missiva e quello dei log prodotti.
Il Collegio osserva infine che l’indirizzo riportato sulle missive e nelle tracciature coincideva con quello indicato in contratto, ma non con quello del modulo di ricorso, senza che il ricorrente avesse comunicato alcuna variazione di residenza. Spetta al cliente comunicare all’intermediario il cambio di residenza, essendo il primo soggetto a venirne a conoscenza: in assenza di prova dell’avvenuta comunicazione, non è possibile contestare all’intermediario di aver omesso il preavviso. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.