Prescrizione del diritto al rimborso del certificato di deposito al portatore dalla scadenza del vincolo (ABF Collegio di Bari n. 3617 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel certificato di deposito al portatore a scadenza vincolata, qualora l’intermediario produca il regolamento contrattuale che qualifica la data apposta sul titolo come momento di estinzione del rapporto, il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dalla scadenza pattuita, e non dalla richiesta di liquidazione del possessore. L’onere della prova che la data riguardi il computo del termine prescrizionale e non soltanto il periodo di fruttuosità degli interessi incombe sull’intermediario. La legittimazione attiva spetta al possessore del titolo in forza dell’art. 2003 c.c., senza necessità di dimostrare la qualità di erede. Il difetto di preventivo reclamo è assorbito dalla reiezione nel merito per la ragione più liquida.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in qualità di possessore di un certificato di deposito al portatore emesso nel febbraio 1994, con vincolo di diciotto mesi e scadenza nell’agosto 1995, a fronte di un deposito di rilevante importo effettuato dal suocero, deceduto nel 2002. Il titolo sarebbe stato rinvenuto solo in tempi recenti. Con PEC del maggio 2025 il ricorrente ne chiede il rimborso; l’intermediario, succeduto alla banca emittente per fusione per incorporazione nel 1997, oppone la mancata migrazione del rapporto nei propri archivi e l’intervenuta prescrizione.

Il ricorrente chiede in via principale l’accertamento del diritto alla liquidazione e, in via subordinata, il risarcimento del danno per la mancata devoluzione del titolo al fondo dei depositi dormienti. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per carenza di reclamo e il difetto di legittimazione attiva, e nel merito la prescrizione del diritto al capitale e agli interessi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività delle controdeduzioni. L’intermediario aderisce a un’associazione di categoria, sicché il termine per il deposito è di quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, calcolato tenendo conto della sospensione dei termini tra il 23 dicembre e il 6 gennaio prevista dalle Disposizioni ABF.

Quanto alla carenza di reclamo, il Collegio rileva che la PEC del maggio 2025 contiene la sola richiesta di rimborso, senza le contestazioni poi svolte nel ricorso, e che il ricorrente non ha replicato al diniego dell’intermediario. L’eccezione sarebbe dunque meritevole di accoglimento, ma il Collegio prosegue comunque nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida.

Sulla legittimazione attiva, il Collegio ritiene sufficiente il possesso del titolo. L’art. 2003 c.c. e l’art. 2 del regolamento del certificato considerano il presentatore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione, senza obbligo di indagini sulla legittimità del possesso. La doglianza dell’intermediario è quindi infondata.

Quanto alla mancata migrazione del rapporto, il Collegio osserva che la presunzione di avvenuto rimborso non è supportata da alcuna documentazione. Richiamando la giurisprudenza arbitrale, ribadisce che l’onere di provare l’adempimento grava sull’intermediario.

Sul dies a quo della prescrizione, il Collegio valorizza il regolamento contrattuale versato in atti. L’art. 5 prevede che il certificato è pagabile alla scadenza del vincolo; l’art. 7 collega il regolamento degli interessi all’estinzione del certificato «cioè alla scadenza del vincolo». Da qui la conclusione che la data del 07/08/1995 costituisce il termine finale del rapporto e non la mera cessazione della fruttuosità. Il Collegio distingue i casi in cui l’intermediario si limita a invocare la scadenza, senza produrre il regolamento, da quello in esame, e richiama Cass. civ., Sez. I, n. 788 del 2012, secondo cui il dies a quo coincide con la scadenza pattuita. Il diritto si è quindi prescritto nel 2005, non essendovi atti interruttivi prima della richiesta del 2025.

Assorbite le doglianze su interessi e rivalutazione, resta la domanda risarcitoria sull’omessa devoluzione al fondo dei depositi dormienti. Il Collegio richiama la disciplina transitoria dell’art. 7 d.P.R. n. 116/2007 e il Collegio di Coordinamento n. 4656/2022: poiché il termine decennale di libera disponibilità si era compiuto nell’agosto 2005, il comportamento contestato si colloca fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro. Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2003 c.c.

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