Preavviso via SMS provato e termine rispettato legittimano la segnalazione in SIC (ABF Collegio di Napoli n. 1853 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia è legittima quando concorrono la veridicità sostanziale del fatto di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali poste a carico del segnalante. Il preavviso deve essere recapitato almeno quindici giorni prima della segnalazione e la sua ricezione, trattandosi di atto recettizio, deve essere provata dall’intermediario. Il preavviso inviato mediante messaggistica istantanea è valido se la modalità è stata previamente concordata con l’interessato e se è dimostrata la consegna al numero indicato in contratto. La segnalazione diviene legittima decorso il termine di quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Se la visibilità della segnalazione cessa dopo il deposito del ricorso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, anche quando le doglianze della parte ricorrente si rivelino infondate.
Il Fatto
La ricorrente contesta la segnalazione negativa del proprio nominativo nei SIC, riferita al mancato pagamento di una rata di un finanziamento concesso dall’intermediario. Chiede la cancellazione dei dati pregiudizievoli in Crif, rilevando che a ottobre 2025 era già trascorso un anno di permanenza della segnalazione.
L’intermediario si costituisce e ricostruisce la vicenda contrattuale: un finanziamento del 2020, da rimborsare in trentasei rate mensili, per il quale si sono verificati reiterati ritardi. Sostiene di aver inviato il preavviso di imminente segnalazione, anche tramite SMS contenente l’invito alla regolarizzazione e l’avvertenza delle conseguenze decorsi quindici giorni. La ricorrente, nelle repliche, contesta l’inidoneità del preavviso, l’assenza di prova della sua ricezione e la sproporzione della segnalazione per un inadempimento episodico e di modesto importo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro: la legittimità della segnalazione presuppone la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante il dovere di preavvisare il cliente della prima iscrizione pregiudizievole. Sotto il primo profilo, la ricorrente ammette che per mero errore non è stata pagata una sola rata: ne deriva il riconoscimento del fatto di inadempimento, irrilevante restando che la causa sia stato un errore, poiché la mancata osservanza dei doveri contrattuali può discendere anche da un contegno negligente.
Quanto al presupposto formale, il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e l’obbligo sussiste per le persone fisiche, consumatori o non consumatori. Spetta all’intermediario provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di procedere alla segnalazione; in particolare deve dimostrare la ricezione del preavviso, atto recettizio.
Nel caso di specie non vi è prova dell’invio e della ricezione della nota di sollecito contenente il preavviso, datata 4 agosto 2023. Vi è invece evidenza del preavviso a mezzo SMS del 7 agosto 2023, documentato dal testo prodotto dalla fornitrice del servizio, dal quale si desume l’invito alla regolarizzazione con l’avvertenza che l’infruttuoso decorso di quindici giorni avrebbe determinato la segnalazione. Il messaggio indica anche il numero del finanziamento, sicché va escluso che il preavviso fosse generico.
Il Collegio richiama l’Allegato 1 al Codice di Condotta per i SIC, adottato con Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, che presume conosciuto il preavviso messo a disposizione nell’area riservata, comunicato telefonicamente con registrazione o inviato con forme di messaggistica tracciabili, purché tali modalità siano previamente concordate con l’interessato. L’art. 20 del contratto consente espressamente l’impiego di messaggi per l’invio del preavviso e risulta provato che il numero destinatario coincide con quello indicato in contratto. L’orientamento dei Collegi riconosce la validità del preavviso tramite messaggistica in presenza della dimostrazione della schermata attestante l’accettazione da parte del vettore, richiamando sul punto il Collegio di Milano, decisione n. 6764/2024 e il Collegio di Napoli, decisione n. 11189/2024.
Provato il preavviso, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. La segnalazione è iniziata a settembre 2023, con ricezione del messaggio il 7 agosto 2023: il termine risulta rispettato, e la circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione. Dall’esame della segnalazione risulta che essa non è più visibile da ottobre 2025, poiché i ritardi pari o inferiori a due mesi non sono più visibili dopo dodici mesi dalla regolarizzazione dei pagamenti. Il sopraggiungere di questo evento, successivo al deposito del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere, poiché la domanda mirava alla cancellazione della segnalazione, ancorché sulla base di doglianze rivelatesi infondate.
Nota della Redazione
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