Segnalazione in Centrale Rischi del servicer di crediti cartolarizzati e legittimazione passiva (ABF Collegio di Napoli n. 1854 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti il servicer è legittimato a disporre la cancellazione o la rettifica delle segnalazioni in Centrale dei Rischi quando la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni, prescindendo dalla titolarità del credito. Tale legittimazione sussiste, in particolare, quando il nominativo del resistente risulti indicato come gestore della segnalazione nella lista dei servicer in calce alla visura CR. La prova dell’inclusione del credito nell’operazione può essere fornita mediante l’attestazione della banca cedente e la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. La segnalazione in continuità con quella del cedente non richiede un nuovo preavviso, e in ogni caso le segnalazioni in CR costituiscono atti dovuti, con funzione meramente informativa del preavviso. Le comunicazioni alla Centrale dei Rischi rispondono a un obbligo di legge e non richiedono il consenso dell’interessato ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo un reclamo infruttuoso, chiede la cancellazione di una segnalazione in Centrale dei Rischi originata da un conto corrente affidato e revocato nel gennaio 2018, dal quale è derivato un debito oggetto di cessione pro soluto nel 2022. Sostiene che la pretesa creditoria sarebbe infondata, indimostrata e prescritta, che mancherebbe la prova dell’avvenuta cessione ai sensi dell’art. 58 TUB e che difetterebbe la legittimazione passiva della società cessionaria e dei servicer. Lamenta inoltre l’assenza del preavviso, l’indicazione di importi non documentati e la violazione della normativa sui dati personali.
L’intermediario resistente, nella veste di master servicer, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che la segnalazione è effettuata dalla sola società veicolo, non qualificabile come intermediario ai sensi dell’art. 128-bis TUB. Nel merito contesta la fondatezza delle doglianze e l’eccezione di prescrizione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva. Nelle operazioni di cartolarizzazione gli intermediari cedono i crediti in blocco ex art. 3, legge n. 130/1999 a società veicolo che, prive di organizzazione propria, si avvalgono di mandatari, i servicer, per la gestione e la riscossione dei crediti e per le attività di censimento in CR.
Richiamando la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 e un proprio precedente (Collegio di Napoli, decisione n. 2667 del 30/01/2018), il Collegio ricostruisce la distinzione tra master servicer, titolare dei compiti di natura regolamentare, e special servicer, delegato alle attività operative. Osserva che il master servicer è indicato come gestore della segnalazione in calce al prospetto CR, con la precisazione che si tratta del servicer che attualmente gestisce le segnalazioni della società veicolo.
Da ciò discende che la gestione della segnalazione non è stata oggetto di sub-delega allo special servicer, ma è rimasta in capo al resistente. Il Collegio valorizza quale criterio presuntivo la presenza del nominativo nella lista dei servicer in calce alla visura CR, richiamando Collegio di Bari, decisione n. 1578/24 e Collegio di Roma, decisione n. 12958/23.
Nel merito, il Collegio ritiene provata l’inclusione del credito nell’operazione, essendo stata prodotta l’attestazione della banca cedente ex artt. 4 e 7 della legge n. 130/1999 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, richiamando Collegio di Roma n. 4165/2025 e Cass. n. 17944/2023 e n. 9412/2023. Quanto alla prescrizione, il dies a quo è fissato al 29 gennaio 2018, giorno della revoca dell’affidamento, ai sensi dell’art. 2935 c.c.; essa è stata interrotta dal reclamo.
La segnalazione in continuità non richiede nuovo preavviso, e comunque le segnalazioni in CR sono atti dovuti, con preavviso di funzione meramente informativa. Le doglianze sulla trasparenza genetica del contratto esulano dalla competenza temporale. Infine, le comunicazioni alla CR rispondono a un obbligo di legge e non richiedono il consenso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici
- Art. 128-bis TUB – Risoluzione delle controversie