Truffa e irrevocabilità del bonifico: la banca del beneficiario non risponde (ABF Collegio di Bologna n. 2535 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento, il prestatore del beneficiario è parte del procedimento che si conclude con l’accredito sul conto del destinatario e risponde, al pari del prestatore dell’ordinante, in ipotesi di negligente esecuzione, anche in assenza di un rapporto contrattuale con il pagatore. La domanda del pagatore nei confronti della banca del beneficiario è pertanto ammissibile, ma nel merito resta infondata quando il bonifico sia stato eseguito in conformità all’IBAN indicato dall’ordinante. Una volta divenuto irrevocabile, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso del beneficiario, sicché il prestatore del beneficiario che abbia eseguito correttamente l’operazione non è tenuto alla restituzione della somma.
Il Fatto
La ricorrente, alla ricerca online di un preventivo per una polizza rca, veniva contattata da un sedicente intermediario assicurativo che le inviava un preventivo di € 709,00. La ricorrente disponeva quindi un bonifico in favore di una carta emessa dall’intermediario convenuto. Resasi conto della truffa, provava a bloccare l’operazione e presentava denuncia.
Dalla corrispondenza successiva con il resistente, la ricorrente riteneva che la somma fosse rimasta bloccata presso quest’ultimo e mai accreditata al destinatario. Chiedeva così la restituzione della somma e la condanna alle spese. L’intermediario eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, quale banca del solo beneficiario, e nel merito l’infondatezza della domanda, producendo l’estratto del rendiconto della carta del beneficiario a prova dell’avvenuto accredito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento ABF richiamato, e in particolare la decisione del Collegio di Bari n. 9912/2023, il prestatore di servizi del beneficiario concorre con quello dell’ordinante alla realizzazione dell’operazione di pagamento. La nozione di “cliente”, ai sensi delle Disposizioni ABF, si estende a chiunque entri in un “contatto sociale qualificato” con l’intermediario, compresi i servizi di pagamento. L’eccezione non coglie quindi nel segno.
Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6886/2022, il Collegio osserva che la domanda di restituzione, per come formulata nelle repliche, è interpretabile come richiesta risarcitoria e non come azione di ripetizione dell’indebito, con conseguente legittimazione passiva della banca convenuta.
Nel merito, il Collegio rileva che l’operazione è stata eseguita in conformità all’art. 24 d.lgs. n. 11/2010. Il prestatore è responsabile solo dell’esecuzione secondo l’identificativo unico fornito dall’utente, anche quando questi abbia indicato informazioni ulteriori. Il richiamo alla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 162/2017 e alla CGUE 21 marzo 2019, C-245/18 conferma che l’operazione va realizzata secondo l’IBAN indicato. Il comportamento del resistente non risulta pertanto censurabile.
Quanto al preteso blocco della somma, il Collegio chiarisce che i prestatori di servizi di pagamento si limitano a trasferire l’importo dal conto del disponente a quello del beneficiario. L’art. 17 d.lgs. n. 11/2010 sancisce l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento: decorsi i termini, la revoca richiede il consenso del beneficiario. La richiesta interbancaria di richiamo del 30.01.2023 ha avuto esito negativo proprio perché non accolta dal destinatario, risultato irreperibile. La prova dell’accredito, offerta dall’intermediario con l’estratto del rendiconto, non è stata contraddetta.
Nota della Redazione
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