Estinzione anticipata della cessione del quinto e legittimazione passiva del cessionario (ABF Collegio di Bologna n. 917 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso avente ad oggetto il rimborso degli oneri non maturati per estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, il cessionario del credito è legittimato passivo quando ha rilasciato il conteggio estintivo e la liberatoria ed era intestatario del conto di destinazione delle somme versate per l’estinzione. Ai sensi dell’art. 125-sexies, primo comma, TUB, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi del credito, escluse le imposte. Le commissioni qualificabili come recurring si rimborsano pro rata temporis; i costi up front si restituiscono secondo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. La commissione di estinzione anticipata è legittima se contenuta nel limite dell’uno per cento e non ricorrono le ipotesi di esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente stipula il 3.12.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. In corso di rapporto l’intermediario cedente trasferisce il credito alla resistente. Nel gennaio 2024, dopo il versamento di 49 rate su 120, il finanziamento viene estinto anticipatamente con conteggio estintivo e quietanza liberatoria rilasciati dalla resistente.
Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente adisce l’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati secondo il criterio pro rata temporis e, in via subordinata, l’applicazione della curva degli interessi per i soli oneri up front, oltre a interessi legali, spese legali e di procedura. La resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, quale mero cessionario del credito e non del rapporto contrattuale, e deduce la natura up front degli oneri richiesti; in via conciliativa corrisponde 1.405,22 euro e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La resistente sostiene di aver acquistato solo il credito, senza subentrare nel rapporto con il debitore ceduto, e che le somme richieste, avendo natura up front, sarebbero state incassate dal cedente alla stipula. L’argomento non è condiviso. Il conteggio estintivo e la liberatoria sono stati rilasciati dalla resistente, a cui era pure intestato il conto corrente di destinazione delle somme versate per l’estinzione. Su questa base, in linea con l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, l’eccezione è respinta.
Nel merito il Collegio ricorda che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia n. C-383/18 dell’11 settembre 2019 (cd. Lexitor) e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale concerne gli interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Il Collegio esclude che il quadro sia modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della conversione richiama le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione.
Quanto ai criteri, le commissioni recurring si rimborsano secondo il criterio proporzionale ratione temporis, dividendo l’importo di ciascuna voce per il numero complessivo delle rate e moltiplicandolo per le rate residue, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014. Per i costi up front il Collegio ritiene equo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. Le spese di intermediazione e di istruttoria hanno natura up front, riferendosi ad attività prodromiche alla stipula.
Applicati i criteri, la somma di 1.385,22 euro già corrisposta a titolo di oneri up front esaurisce il rimborso dovuto. Non è provato alcun versamento successivo all’estinzione o in eccedenza. La commissione di estinzione di 146,95 euro rispetta il limite dell’art. 125-sexies, secondo comma, TUB e non ricorrono le ipotesi di esclusione del comma 3, richiamandosi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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