Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi legittima per inadempimento protratto nel tempo (ABF Collegio di Napoli n. 2588 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi è legittima quando il ritardo nei pagamenti si protrae per un tempo apprezzabile e non contestato, costituendo il prolungato inadempimento sintomo rivelatore di una grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, anche in assenza di procedure esecutive o protesti. Il preavviso di segnalazione non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria. Il danno da segnalazione non è in re ipsa e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l’impossibilità di provare il pregiudizio. Chi effettua la segnalazione ha l’onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti sostanziali e formali.

Il Fatto

Il ricorrente, beneficiario di un finanziamento stipulato nel marzo 2017 e rimborsabile in trentasei rate mensili con maxirata finale, chiede all’Arbitro la cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata a suo carico dall’intermediario presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Lamenta l’illegittimità sotto il profilo sostanziale, per assenza di una valutazione economico-patrimoniale idonea a dimostrare l’insolvenza, e sotto il profilo formale, per mancata prova dell’invio e della ricezione del preavviso. Invoca la violazione dei principi di buona fede e correttezza e l’abuso dello strumento segnaletico. Domanda altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese di assistenza difensiva.

L’intermediario si costituisce e documenta l’invio di cinque solleciti tra il 2020 e il 2024, tre dei quali ricevuti dal ricorrente. Sostiene che il preavviso è stato regolarmente comunicato all’indirizzo contrattuale e che il ricorrente non ha mai contestato il credito. Eccepisce l’assenza di prova del danno. Nelle repliche il ricorrente insiste sulla domanda principale di cancellazione e, preso atto dell’eccezione sull’onere probatorio, non insiste sulla domanda risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricorda che chi effettua la segnalazione ha l’onere di dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti sostanziali e formali, derivandone la legittimità dalla loro sussistenza. Sul piano formale, dalla documentazione emerge che tre dei cinque preavvisi sono stati recapitati all’indirizzo del ricorrente, coincidente con quello contrattuale. Le ultime due note del 2024 non risultano ricevute perché il destinatario è risultato sconosciuto.

Quanto alla mancanza di preavviso, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui l’informativa non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma obbligo di trasparenza ex Circolare 139/91, cap. I, sez. 1, par. 4, la cui inosservanza può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria, come ribadito dal Collegio di coordinamento n. 4519/2023.

Sul piano sostanziale, il ricorrente si duole che la valutazione sia stata fondata sul mero ritardo nei pagamenti. Il Collegio osserva che i ritardi nell’ammortamento si sono prolungati per oltre cinque anni, nonostante tre solleciti ricevuti, e che tale circostanza non ha formato oggetto di confutazione circostanziata. In decisioni di questo Collegio (n. 21378/2021) e di altri Collegi il tempo di protrazione del ritardo è stato considerato sintomo rivelatore di una perdurante e grave incapacità di adempiere, tanto più se relativa a somme di non rilevante importo, normalmente versate senza difficoltà.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento a supporto e che, nella giurisprudenza di legittimità, non ha riscontro la nozione di danno in re ipsa. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è norma derogatoria rispetto all’art. 2697 c.c. e va interpretata restrittivamente ex art. 14 delle preleggi; il ricorrente non ha allegato l’impossibilità né provato l’effettività del danno. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1226 c.c.

Tutte le 732 sentenze sull'art. 1226 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *