Vishing con caller id spoofing: concorso di colpa dell’intermediario e risarcimento equitativo (ABF Collegio di Roma n. 636 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I bonifici disposti direttamente dal cliente su indicazione di un interlocutore telefonico fraudolento non costituiscono operazioni non autorizzate e non attivano il regime di responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento di cui all’art. 10 ss. del d. lgs. n. 11 del 2010. Non è configurabile una responsabilità oggettiva dell’intermediario. Quando però la chiamata fraudolenta proviene da un numero riconducibile all’intermediario (c.d. vishing con caller id spoofing), la mancata predisposizione di presidi di sicurezza contro frodi sofisticate integra un concorso di colpa dell’intermediario con la condotta gravemente negligente del cliente. Il risarcimento è determinato in via equitativa. Le spese di assistenza professionale sono liquidate secondo le indicazioni del Collegio di coordinamento, in misura equitativa.
Il Fatto
La parte ricorrente riferisce di aver ricevuto una telefonata da un numero riferibile all’intermediario. L’interlocutore le chiedeva di verificare taluni pagamenti esteri non contabilizzati e, per bloccare le operazioni non autorizzate, la induceva a disporre tre bonifici istantanei di Euro 4.900,00 ciascuno. La frode emergeva solo dopo l’esecuzione degli ordini. L’intermediario stornava i dieci pagamenti da Euro 198,00 ma rifiutava il rimborso dei bonifici.
La parte ricorrente chiedeva quindi il rimborso di Euro 14.900,00 e delle spese legali. L’intermediario eccepiva che l’importo dei bonifici ammontava a Euro 14.700,00, invocava la corretta autenticazione forte e la condotta gravemente negligente del cliente, concludendo per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un profilo quantitativo: la domanda è pari a Euro 14.900,00, con un’eccedenza di Euro 200,00 rispetto ai tre bonifici contestati, rimasta priva di spiegazione. Nel merito, i bonifici risultano pacificamente disposti dalla stessa parte ricorrente, con sé medesima come beneficiaria, su indicazione dell’ignoto interlocutore. Il dato è ammesso negli scritti difensivi e nella denuncia.
Da qui la qualificazione: le operazioni non possono dirsi non autorizzate e non viene in rilievo lo speciale regime di responsabilità di cui all’art. 10 ss. del d. lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE. Non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore dei servizi di pagamento. Può al più accertarsi una responsabilità concorrente dell’intermediario, secondo le norme di diritto comune, quando emerga un suo apporto causale alla realizzazione e al successo della frode.
Tale apporto il Collegio lo individua nel caso concreto. La parte ricorrente ha documentato che la chiamata proveniva da un’utenza fissa riconducibile all’intermediario: il numero è indicato sul sito dello stesso come quello da contattare dall’estero per il blocco delle carte di credito. Ricorre dunque l’ipotesi di vishing con caller id spoofing.
Secondo l’orientamento consolidato del Collegio territoriale, in questa ipotesi si configura un concorso di colpa dell’intermediario con la condotta gravemente negligente del cliente. La mancata predisposizione di presidi di sicurezza idonei a evitare frodi sofisticate costituisce apporto causale alla frode che ha avuto successo per la negligenza della vittima. Il risarcimento è pertanto determinato in via equitativa e il Collegio ritiene equo l’importo di Euro 7.000,00.
Quanto alle spese legali, la parte ricorrente non ha prodotto documentazione specifica, ma risulta l’assistenza di un professionista nella redazione degli scritti. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025: natura risarcitoria della pretesa, sufficienza della stessa predisposizione degli scritti per evincere l’assistenza, determinazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. e misura generalmente adeguata di Euro 300,00. Su queste basi liquida ulteriori Euro 300,00. Il ricorso è accolto in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alla procedura e al rimborso del versamento iniziale.
Nota della Redazione
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