Responsabilità bancaria per frode telefonica e bonifici allo sportello ictu oculi anomali (ABF Collegio di Roma n. 698 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal pagatore allo sportello, con compilazione della disposizione e consegna dei fattori di autenticazione, è operazione autorizzata e non ricade nel regime di responsabilità della PSD2; vi rientrano anche le operazioni eseguite “sotto dettatura” del frodatore. Resta però il vaglio degli obblighi di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. e di correttezza e buona fede. L’intermediario deve attivarsi, chiedendo ulteriori informazioni, quando l’operazione presenti carattere anomalo riconoscibile ictu oculi: in tal caso risponde a titolo contrattuale e il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario e delegata ad operare sul conto della sorella, si reca in data 2 aprile 2025 presso una filiale per disporre tre bonifici istantanei: due a valere sul proprio conto e uno a debito del conto della sorella, per complessivi euro 55.950,00.

Le disposizioni seguono un sms apparentemente proveniente dalla banca, che avvisava di un bonifico eseguito e invitava a contattare un’utenza telefonica. Al numero indicato un sedicente operatore la mette in contatto con un falso appartenente alle forze dell’ordine, che da un numero riconducibile a una caserma la convince dell’esistenza di una frode e la induce a “mettere al sicuro” i fondi. La ricorrente agisce in costante contatto telefonico con il truffatore. Il reclamo è respinto e la cliente adisce il Collegio, dolendosi anche del mancato rilievo del carattere anomalo delle operazioni e della mancata segnalazione all’UIF.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce che le operazioni sono state regolarmente autorizzate e che la condotta è imputabile esclusivamente alla cliente, caduta nelle istruzioni di un terzo non riconducibile alla banca.

Il Collegio condivide l’impostazione di fondo. Quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Vi rientrano le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni “sotto dettatura”. Nel caso di specie la ricorrente ha personalmente disposto i bonifici allo sportello, come emerge dal ricorso, dal reclamo e dalla denuncia.

L’eccezione sulla normativa antiriciclaggio è ritenuta infondata, così come non risulta provato, neanche indiziariamente, lo stato di prostrazione psicologica dedotto dalla cliente e contestato dall’intermediario.

Esclusa l’applicazione della disciplina speciale, il Collegio esamina la possibile violazione degli obblighi di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., nonché di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Considerata l’entità significativa della somma, l’intermediario deve adottare sistemi idonei a bloccare operazioni che manifestino già prima facie carattere anomalo e fraudolento o, trattandosi di disposizione allo sportello, attivarsi per chiedere al cliente ulteriori informazioni.

La natura anomala dell’operazione, riconoscibile ictu oculi, avrebbe dovuto indurre l’impiegato ad approfondire la ragione della disposizione, evitando la frode o riducendone le conseguenze. Il Collegio richiama Corte di Cassazione 31 marzo 2010, n. 7956, secondo cui rientra nei doveri di buona fede del mandatario il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando compromettano palesemente l’interesse del correntista.

Accertata la responsabilità contrattuale dell’intermediario, il Collegio lo condanna a corrispondere euro 15.000,00, determinati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., con parziale accoglimento del ricorso. Il ricorso è respinto nei confronti dell’intermediario beneficiario, rimasto non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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