Cessione del quinto, estinzione anticipata e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Napoli n. 1576 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front già esauriti alla stipula. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, con applicazione della curva degli interessi e non della proporzione lineare. L’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 richiama le norme bancarie e creditizie, sicché anche l’art. 125-sexies TUB disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata. La commissione di intermediazione trattenuta dall’intermediario all’erogazione del prestito resta soggetta a restituzione, sussistendo la sua legittimazione passiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 1° dicembre 2017 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31 ottobre 2024. Il ricorrente, dopo aver proposto infruttuosamente il reclamo, si è rivolto all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso degli oneri accessori conseguenti all’estinzione anticipata, per un importo complessivo di € 1.445,36, oltre interessi e spese legali.
L’intermediario, costituitosi, ha sostenuto di aver già rimborsato quanto dovuto e ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha eccepito l’inapplicabilità della disciplina consumeristica di derivazione eurounitaria, invocando l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 come disciplina speciale, e ha contestato la restituzione dei costi di intermediazione per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di prestazioni di terzi già eseguite.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso. In via preliminare ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva: dal conteggio estintivo, non contestato nei suoi contenuti fattuali, risulta che le commissioni di intermediazione non sono state detratte dalla somma versata all’intermediario in conseguenza dell’estinzione. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 6816/2018, il Collegio ha precisato che l’obbligazione restitutoria sorge in capo al soggetto che riceve il pagamento, sicché la legittimazione passiva sussiste.
Il Collegio ha poi ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, aveva introdotto una dicotomia tra contratti anteriori e successivi, escludendo i costi up front per i primi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente a specifiche parole, con conseguente ripristino del regime anteriore. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi hanno confermato i criteri della decisione n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Il Collegio ha quindi respinto la tesi dell’inapplicabilità della disciplina consumeristica. L’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente le norme bancarie e creditizie, compreso l’art. 125-sexies TUB. La recente sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, non incide, poiché riguarda la specificità dei contratti immobiliari residenziali. L’intervento del d.l. n. 104/2023 ha confermato l’estensione della ripetibilità ai costi non di durata per i contratti anteriori, escludendo le sole imposte.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha qualificato tutti i costi richiesti come istantanei, perché diretti a remunerare prestazioni esauritesi con la stipula. Ha riconosciuto l’importo complessivo di € 778,00, previo arrotondamento di € 777,53, applicando la curva degli interessi e non la proporzione lineare erroneamente posta dal ricorrente. Ha aggiunto gli interessi dal reclamo al saldo e ha escluso le spese difensive, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580 del 2025, per la serialità del contenzioso e l’assenza di condotte ostruzionistiche.
Nota della Redazione
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