Segnalazione a sofferenza legittima con preavviso e informativa privacy ricevuti (ABF Collegio di Bologna n. 4149 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nei sistemi di informazione creditizia è legittima quando l’intermediario dimostra di aver inviato il preavviso all’indirizzo indicato dal cliente all’atto della sottoscrizione del contratto e di averlo ricevuto prima dell’iscrizione. Ai fini della validità del preavviso è sufficiente l’indicazione del numero del rapporto di finanziamento, non occorrendo la precisa indicazione delle rate inadempiute né delle modalità e dei tempi di pagamento. La contestazione relativa alla mancata ricezione dell’informativa privacy è infondata quando in atti è prodotta la dichiarazione della clientela di averla ricevuta; in ogni caso, secondo l’orientamento del Collegio, tale informativa potrebbe anche mancare. La domanda di risarcimento del danno per impedimento all’accesso al credito richiede la prova del pregiudizio subito e un’allegazione specifica delle circostanze in cui esso si sarebbe verificato, non essendo sufficiente la mera prospettazione.

Il Fatto

La ricorrente è stata segnalata a sofferenza nei sistemi di informazione creditizia nel mese di ottobre 2024, in relazione a un prestito personale sottoscritto nel 2022. La posizione è stata oggetto di cessione nel gennaio 2025, ma continua ad essere segnalata negativamente dall’intermediario convenuto, con conseguente impedimento all’accesso al credito. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle segnalazioni per mancata ricezione dell’informativa privacy e del preavviso, chiedendo la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno.

L’intermediario ha replicato che l’iscrizione negativa è stata preceduta dall’invio della lettera di preavviso mediante raccomandata, ricevuta il 17.1.2024, e che la segnalazione è stata iscritta in seguito al mancato pagamento della rata scaduta il 13.2.2024. Ha inoltre sostenuto che l’inadempimento si è protratto in modo continuativo da febbraio 2024 fino alla cessione del gennaio 2025, che la ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto l’informativa privacy e che la richiesta risarcitoria è priva di riscontri documentali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza, rilevando dalla documentazione in atti che la ricorrente è stata segnalata dopo nove rate consecutive di un contratto di finanziamento non pagate. La ricorrente contestava il mancato invio del preavviso e la mancata ricezione dell’informativa privacy.

La contestazione relativa alla mancanza del preavviso è stata ritenuta infondata. L’intermediario ha prodotto la raccomandata A/R datata 4.1.2024, ricevuta il 17.1.2024, contenente il preavviso di segnalazione, trasmessa allo stesso indirizzo indicato dalla cliente all’atto della sottoscrizione del contratto. Il Collegio ha precisato che nella comunicazione di preavviso è riportato il numero del rapporto di prestito, elemento sufficiente per i Collegi ABF, non occorrendo la precisa indicazione delle rate inadempiute né la modalità e la tempistica del pagamento, richiamando sul punto ABF Milano, decisione n. 12296/23.

Anche la contestazione della mancata ricezione dell’informativa privacy è stata giudicata infondata. Il Collegio ha osservato che in atti è stata prodotta la dichiarazione della cliente di aver ricevuto l’informativa all’atto del finanziamento e che, comunque, in questi casi l’informativa potrebbe anche mancare, richiamando ABF Milano, decisione n. 7829/25.

Quanto alla domanda risarcitoria per impedimento all’accesso al credito, il Collegio ha rilevato la mancanza della prova del danno subito e, ancor prima, di un’allegazione più specifica delle circostanze in cui il pregiudizio si sarebbe maturato. Per tale ragione la domanda di risarcimento non avrebbe potuto in nessun caso essere accolta. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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