Truffa dello spoofing e operazioni disposte dal cliente: nessun rimborso all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 4152 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al d.lgs. n. 11/2010. La circostanza che il cliente sia stato indotto a disporre i bonifici con un raggiro non sposta l’imputazione dell’operazione in capo all’intermediario. Ove non emerga un difetto dei presidi di sicurezza, il danno consegue alla colpa grave del cliente, cui va attribuita efficacia causale determinante nella genesi dell’evento.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ricevuto, nella serata del 23 ottobre 2025, un messaggio riconducibile all’intermediario che la avvertiva di un tentativo di truffa a suo danno. Poco dopo veniva contattata da quello che appariva come il numero verde della banca: l’interlocutore la informava di operazioni sospette in corso e la induceva a mettere in sicurezza il conto, impartendole istruzioni per disporre cinque bonifici verso un medesimo destinatario, per un importo complessivo contestato.

Secondo la ricorrente, durante la telefonata non venivano comunicati codici di accesso all’home banking, IBAN, numero di carta o PIN. Solo in seguito, contattando il servizio clienti, apprendeva di essere stata vittima di una truffa. Disconosceva quindi le operazioni, chiedeva il blocco del conto, presentava denuncia il giorno successivo e reclamo all’intermediario, che rispondeva negativamente. Domandava il rimborso della somma oltre a costi e oneri. L’intermediario eccepiva che la cliente era caduta vittima di spoofing e aveva disposto personalmente le operazioni, correttamente autenticate e contabilizzate: tre da browser e due presso ATM con carta di debito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio circoscrive l’oggetto della controversia a cinque operazioni poste in essere il 23 ottobre 2025, rilevando una discrasia tra l’importo domandato e quello risultante dagli atti, verosimilmente ascrivibile a un errore di calcolo della ricorrente.

Il dato decisivo è ricavato dalla denuncia del 24 ottobre 2025, nella quale la cliente ammette espressamente di aver eseguito i bonifici seguendo le istruzioni del truffatore. È dunque pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dalla ricorrente, la quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto i pagamenti convinta di mettere al sicuro il proprio denaro.

Da qui la qualificazione giuridica: secondo l’orientamento dei Collegi ABF, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Resta quindi estraneo al thema decidendum il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio osserva inoltre che la chiamata che ha indotto la cliente a disporre le operazioni proveniva da un numero verde: è fatto notorio che il numero 800 sia abilitato solo a ricevere e non a effettuare chiamate. L’argomento vale a confermare che l’autenticazione delle disposizioni non è stata compromessa da un difetto dei sistemi dell’intermediario.

All’esito dell’analisi delle condotte, dagli atti non emergono elementi idonei ad attribuire alla banca una responsabilità per il danno subito. Alla colpa grave della ricorrente va invece riconosciuta un’efficacia causale determinante nella genesi dell’evento dannoso. Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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