Mutuo a tasso variabile: necessaria l’indicazione della days count convention e della base di rilevazione dell’Euribor (Cass. civ. Sez. 2 n. 19348 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione del TAN in un contratto di mutuo non ne determina la nullità quando il tasso sia comunque determinabile, ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., sulla scorta del TAEG e dei dati contenuti nel piano di ammortamento allegato, che ripartisca le rate in quote capitale e interessi. In tema di mutuo a tasso variabile, invece, la clausola di determinazione degli interessi è valida solo se il parametro di indicizzazione (Euribor) sia individuabile in maniera univoca, con la puntuale specificazione dello spazio temporale di riferimento e del divisore applicato; pertanto, la mancata indicazione della base giornaliera di rilevazione e della days count convention rende il tasso indeterminabile e la clausola nulla, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993.
Il Fatto
Una garante di un finanziamento a tasso variabile, dopo il fallimento del debitore principale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento del residuo dovuto alla finanziatrice. L’opponente eccepiva, tra l’altro, la nullità del contratto per violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), per la mancata indicazione del tasso annuo nominale, sostituito dal solo indicatore sintetico di costo (ISC), e per l’omessa specificazione dello spread, della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention.
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo la nullità della pattuizione per mancata indicazione del TAN. La Corte d’appello di Milano, in riforma, rigettava l’opposizione, reputando l’indicazione dell’ISC e del piano di ammortamento sufficiente a determinare il tasso. Avverso tale sentenza la garante proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente distinto la disciplina applicabile alla mancata indicazione del TAN da quella relativa all’indeterminabilità del tasso variabile. Quanto al primo profilo, ha confermato che il TAN è il valore cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, T.U.B., mentre il TAEG o ISC è un mero indicatore sintetico del costo complessivo, la cui omissione non è sanzionata con la nullità. Tuttavia, la mancata indicazione del TAN non comporta la nullità del contratto quando il saggio sia determinabile per relationem o dal contesto negoziale.
In particolare, la determinatezza sussiste se il contratto contenga l’importo erogato, la durata, la periodicità del rimborso e il piano di ammortamento, con la ripartizione delle quote capitale e interessi, da cui il TAN sia ricavabile mediante una mera operazione matematica. Su tale punto, la Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’appello conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 15130 del 2024 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha, invece, ravvisato un deficit motivazionale nella parte in cui il giudice di merito ha respinto l’eccezione relativa all’indeterminabilità della componente variabile del tasso. La sentenza impugnata, pur dando atto della doglianza, l’aveva liquidata come “del tutto inconsistente”, senza affrontare il tema della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention, limitandosi a dimostrare la possibilità di calcolare lo spread.
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, per la valida stipulazione degli interessi ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., la clausola deve avere un contenuto univoco e deve specificare puntualmente il tasso. Il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci è ammesso solo se questi siano obiettivamente individuabili; pertanto, è indispensabile indicare lo spazio temporale di riferimento del parametro (es. Euribor 3 mesi) e il divisore applicato (360 o 365 giorni). In assenza di tali dati, il tasso è indeterminabile, con conseguente nullità della clausola.
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché provveda a pronunciarsi motivatamente sulla doglianza relativa all’asserita indeterminabilità del tasso per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention.
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Nota della Redazione
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