Segnalazioni rischi in centrale: danno non in re ipsa ma da provare (ABF Collegio di Milano n. 2603 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione nei sistemi di informazione creditizia presuppone l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la prova del pregiudizio subito e la dimostrazione del nesso causale. Il danno non è in re ipsa, ma deve essere provato dal ricorrente anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, restando suo onere indicare al Collegio idonei elementi di valutazione. In assenza di tale prova la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. La contestazione introdotta per la prima volta nelle repliche è inammissibile perché amplia la domanda iniziale, in violazione del divieto posto dalle Disposizioni ABF.

Il Fatto

La ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente segnalata dall’intermediario nei sistemi di informazione creditizia in relazione a un rapporto di carta di credito, nonostante l’intermediario avesse dichiarato la regolarità dei pagamenti. Assume che le segnalazioni abbiano determinato il diniego di accesso al credito e chiede il risarcimento del danno quantificato in € 5.000,00.

Nelle controdeduzioni l’intermediario sostiene la legittimità sostanziale delle segnalazioni, avendo la ricorrente registrato molteplici insoluti a partire dall’agosto 2024 e operato per mesi in assenza di mandato SEPA attivo. Precisa tuttavia di aver rettificato ogni segnalazione contestata in data 8 ottobre 2025, producendo visure aggiornate dalle quali risulta l’assenza di segnalazioni negative, e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla domanda risarcitoria, eccepisce l’assenza di prova del danno e del nesso causale.

La motivazione del Collegio

Sulla domanda di cancellazione delle segnalazioni il Collegio rileva che l’intermediario ha provveduto alla rettifica in data 8 ottobre 2025, anteriormente alla proposizione del ricorso del 20 ottobre 2025, come comprovato dalle visure CRIF ed Experian aggiornate. Su tale profilo non vi è quindi materia su cui decidere.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa presuppone l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la prova del danno e la dimostrazione del nesso causale. Il Collegio richiama il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1642/2019, secondo cui il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa, ma deve essere provato dalla parte ricorrente anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza, restando in ogni caso suo onere indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

Nel caso di specie la ricorrente non ha prodotto le visure SIC dalle quali verificare il tipo di segnalazione contestata e la data di prima iscrizione, né ha allegato alcuna documentazione a sostegno dell’asserito diniego di accesso al credito. In assenza di prova sia del danno sia del nesso causale, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, come già affermato dal Collegio di Milano, decisioni nn. 5956/2025 e 2736/2025.

La contestazione relativa all’applicazione degli interessi, formulata per la prima volta nelle repliche, è inammissibile in quanto introduce una domanda nuova in violazione del divieto di ampliamento della domanda iniziale previsto dalla Sez. VI, par. 1 delle Disposizioni ABF (Collegio di Milano, decisione n. 7140/2025). In ogni caso la censura è generica e priva di supporto documentale, configurando una richiesta di attività consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10929/2016; Collegio di Milano, decisione n. 4934/2025). Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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