Buoni fruttiferi postali rifiuto rimborso competenza temporale ABF e dies a quo (ABF Collegio di Milano n. 2604 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, rileva la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere e non quella in cui il cliente assume il diritto alla prestazione. Quando la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di comportamento che accompagnano la conclusione del contratto, e non nell’esercizio di diritti da questo derivanti o nell’interpretazione dei suoi effetti, la controversia è sottratta alla cognizione dell’Arbitro se il fatto si colloca oltre il sessennio precedente la presentazione del ricorso. La mancata comunicazione dell’esito impagato di un titolo e il contestuale blocco dei buoni fruttiferi postali costituiscono fatti verificatisi al momento della loro realizzazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto per il rifiuto di rimborso dei buoni quando detti fatti risalgono a un’epoca anteriore al periodo di competenza.
Il Fatto
Il ricorrente espone che nel 2005 l’intermediario ha emesso cinque buoni fruttiferi postali cartacei del valore di € 1.000,00 ciascuno. Alla scadenza ventennale dei titoli l’intermediario ha rifiutato il rimborso, assumendo che l’assegno impiegato per l’acquisto fosse privo dei suoi elementi essenziali e che non vi fosse prova documentale dell’avvenuto pagamento.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale dell’Arbitro. Nel merito controdeduce che l’emissione era stata richiesta con la consegna di un assegno bancario dell’importo di € 5.000,00, emesso nella stessa data, e che il regolamento dei buoni subordina la validità dell’emissione al buon esito dell’incasso del titolo. L’assegno, prima comunicato impagato per girata irregolare e poi per mancanza dei requisiti essenziali, non è stato incassato, con conseguente blocco dei buoni. Il cliente replica lamentando la mancata informazione sui vizi del titolo e l’assenza di una comunicazione dell’invalidità dei buoni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. La controversia, osserva, si colloca fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, come modificate con Provvedimento del 12 agosto 2020, l’ABF è competente esclusivamente per i fatti verificatisi nei sei anni precedenti alla presentazione del ricorso.
Il passaggio decisivo concerne il criterio di individuazione del dies a quo. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, secondo cui, in casi come quello in esame, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Da ciò discende che, ai fini della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.
Applicando tale criterio al caso concreto, il Collegio rileva che il cliente lamenta la mancata comunicazione dell’esito impagato del titolo e il contestuale blocco dei buoni fruttiferi postali. Entrambi i fatti risalgono al 2005, dunque ben oltre il sessennio precedente la presentazione del ricorso. La circostanza che il rifiuto del rimborso si sia manifestato solo alla scadenza ventennale dei titoli non sposta il momento in cui la condotta contestata è stata realizzata.
La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito relativa alla validità dell’emissione e all’incasso dell’assegno.
Nota della Redazione
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