Correzione per errore materiale su operazione contestata e spese legali (ABF Collegio di Napoli n. 8036 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la correzione della motivazione e del dispositivo di una decisione arbitrale per errore materiale interviene quando il testo contiene difformità rispetto a quanto effettivamente accertato, senza incidere sul giudizio già espresso. La correzione può riguardare tanto l’individuazione delle operazioni contestate quanto il riconoscimento delle spese legali, quando il ristoro sia stato attribuito a un ricorrente che ha agito senza l’assistenza di un difensore. Il Collegio verifica la ricorrenza dell’errore sulla base delle risultanze già acquisite e dispone la rettifica nei termini indicati, lasciando fermo il resto della decisione.

Il Fatto

L’intermediario ha presentato istanza di correzione della decisione n. 5797 del 23 giugno 2026, lamentando la presenza di un errore materiale nel testo. Il ricorrente aveva contestato un bonifico di € 2.860,00, eseguito il 20 gennaio 2026 e mai autorizzato, chiedendo la restituzione dell’importo. La banca convenuta si era costituita eccependo la carenza allegatoria e probatoria del ricorso e, nel merito, deducendo la regolare autenticazione forte dell’operazione.

La decisione originaria aveva riconosciuto al ricorrente una somma pari al 50% della perdita, oltre interessi legali, e il ristoro delle spese difensive in € 300,00. Il Presidente del Collegio ha rilevato che il testo conteneva due difformità rispetto alle risultanze: la riferibilità della contestazione a due operazioni, anziché a una sola, e l’attribuzione delle spese legali a un ricorrente che aveva agito personalmente.

La Motivazione della Corte

Il provvedimento muove dall’accertamento della ricorrenza di un errore materiale nella decisione. Il Presidente del Collegio individua due profili di difformità. Il primo concerne l’oggetto della controversia: le operazioni contestate dal ricorrente non sono due, ma una sola, costituita dal bonifico di € 2.860,00. Il secondo riguarda il riconoscimento delle spese legali, attribuite al ricorrente pur avendo egli agito senza l’assistenza di un difensore.

Su questa base, il provvedimento dispone la correzione della motivazione e del dispositivo nei termini indicati. La rettifica non investe l’accertamento della responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. né la misura del risarcimento, che resta determinata nella percentuale del 50% della perdita subita, con interessi legali dalla data del reclamo. Il dispositivo corretto accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno nella misura equitativamente determinata in € 1.430,00, oltre interessi.

Il provvedimento interviene dunque sul piano della correzione materiale, non su quello del giudizio. La struttura della decisione originaria viene mantenuta quanto all’accertamento del concorso di colpa, fondato sulle mancate allegazioni del ricorrente in ordine alle dinamiche della frode e sulla conformità del sistema di pagamento alla Strong Customer Authentication. La correzione elimina soltanto gli elementi difformi dalle risultanze, senza rimettere in discussione la valutazione già espressa.

Il Collegio dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1227 c.c.

Tutte le 557 sentenze sull'art. 1227 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *