Fideiussione: il disconoscimento della copia va fatto nella prima difesa utile (Cass. civ. Sez. 3 n. 9078 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce in modo formale e inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. Il disconoscimento deve essere formulato, a pena di inefficacia, nella prima occasione processuale utile, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale.

Il Fatto

Alcuni soci, quali fideiussori di una società poi fallita per un importo massimo garantito, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della società finanziatrice, eccependo l’inesistenza del credito e l’invalidità della fideiussione. In particolare, negavano il perfezionamento del contratto di finanziamento e chiedevano l’esibizione dell’originale della scrittura privata prodotta in fotocopia con il ricorso monitorio, dubitando dell’autenticità del documento. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, avendo ritenuto non validamente disconosciuta la copia fotostatica della scrittura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso soffermandosi, con il primo, sulla portata del disconoscimento di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica. Ha precisato che diverso è l’ambito di operatività delle norme di cui all’art. 214 cod. proc. civ. e di cui all’art. 2719 cod. civ.: nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta apparentemente autore; nel secondo caso non si discute della genuinità della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale. La parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all’originale.

La Corte ha rammentato che il disconoscimento, pur non richiedendo formule sacramentali, deve avvenire in modo non equivoco, mediante la contestazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sottoscrizione. Non è sufficiente una dichiarazione genericamente formulata, poiché soltanto l’erede o l’avente causa può limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione. La valutazione circa la specificità della dichiarazione di disconoscimento della conformità all’originale si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

La dichiarazione resa dagli opponenti nell’atto di citazione, con cui avevano sostenuto di non aver mai visto il contratto e di dubitare dell’autenticità del documento, non è stata ritenuta equivalente a un valido disconoscimento. Né rilievo è stato attribuito alla riserva di disconoscimento formulata nel verbale dell’udienza di prima comparizione, posto che l’art. 215 cod. proc. civ. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta, dovendosi intendere per tale la prima difesa utile. Detti momenti processuali sono tra loro alternativi nel senso che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa un’udienza o una difesa scritta: nel caso di specie, tale occasione era rappresentata dall’atto di citazione in opposizione.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto che la tardività del disconoscimento non fosse rilevabile d’ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto. La Corte ha confermato tale principio, ma ha precisato che l’onere della controparte di eccepire la decadenza non sorge quando il disconoscimento non sia stato idoneamente formulato con la prima difesa utile. In assenza di un valido disconoscimento, non può essere valorizzata la condotta processuale della società che aveva chiesto l’esibizione del documento, atteso che solo ove la scrittura sia stata validamente disconosciuta l’istanza di verificazione è logicamente incompatibile con il proposito di eccepire la tardività.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto le critiche alla valutazione delle prove erano volte a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto plausibile l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui la fideiussione individuava in modo chiaro l’importo massimo garantito da ciascun fideiussore, rimanendo tale importo costante a fronte del decrescere del debito residuo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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