Segnalazioni SIC su fideiussione per furto identità cessazione parziale e onere prova (ABF Collegio di Milano n. 4189 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, la cancellazione dei dati pregiudizievoli disposta dall’intermediario prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rettifica, ove il ricorrente non contesti l’avvenuta eliminazione. Il danno da illegittima segnalazione non è configurabile in re ipsa, nemmeno quando il segnalato sia un imprenditore: spetta al danneggiato provare il pregiudizio concretamente sofferto. La domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva è accoglibile solo nelle fattispecie individuate dal Collegio di Coordinamento e previa prova degli esborsi.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore, riferisce di aver appreso dalla propria banca dell’esistenza di segnalazioni negative a suo carico presso i sistemi di informazione creditizia. Una visura evidenziava una segnalazione per il ritardo di sette rate nel pagamento di un leasing auto concesso dall’intermediario a una società, rispetto alla quale egli risultava garante.

Il ricorrente assume di non aver mai sottoscritto alcun contratto a favore di quella società e, dopo aver ottenuto copia del contratto e presentato denuncia all’autorità, chiede la cancellazione delle segnalazioni. L’intermediario respinge la richiesta il 26.09.2025. Il ricorrente adisce quindi l’ABF domandando la cancellazione e il risarcimento del danno all’immagine, anche in via equitativa, oltre alle spese legali. L’intermediario, dopo la denuncia, accerta il furto d’identità ed elimina la posizione di garante dai sistemi informativi il 03.11.2025.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce il mancato rispetto del termine dilatorio tra reclamo e ricorso. Il Collegio rileva che il reclamo è stato proposto il 10.09.2025 e respinto con comunicazione del 26.09.2025. Richiamate le Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), il ricorso è ammissibile quando sia presentato dopo la replica con cui l’intermediario manifesti la volontà di non accogliere il reclamo, anche prima della scadenza dei sessanta giorni. L’eccezione preliminare non è accolta.

Sulla domanda di cancellazione, il Collegio osserva che la visura prodotta dal ricorrente risale al 17.08.2025, mentre l’intermediario ha allegato una visura Crif del 05.12.2025 senza menzione del ricorrente, una visura CTC del 25.11.2025 con segnalazione non più visibile e una visura Experian con cancellazione manuale del contratto. Il ricorrente non ha replicato. Il Collegio accerta pertanto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rettifica.

Quanto al risarcimento del danno all’immagine, il Collegio rileva che il ricorrente non ha fornito prova né dell’an né del quantum, ritenendo il pregiudizio in re ipsa in ragione della propria qualità di imprenditore. La giurisprudenza costante, anche di questo Arbitro, esclude la configurabilità del danno in re ipsa: spetta al danneggiato provare il pregiudizio concretamente sofferto. La domanda risarcitoria è quindi respinta.

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva non è accolta, non ricorrendo alcuna delle fattispecie individuate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/25 e mancando prova degli esborsi. Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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