Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi e commissione (ABF Collegio di Bari n. 4174 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito. I costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; i costi up front con il metodo della riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, in assenza di patto diverso. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e provi che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente stipula il 6 luglio 2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Nel settembre 2021 estingue anticipatamente il prestito, in corrispondenza della rata n. 49. Esperita la fase del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo il rimborso di 1.239,77 euro, oltre interessi, a titolo di quota non maturata delle commissioni accessorie, dell’imposta di bollo e delle spese fisse contrattuali. Domanda altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata, asseritamente illegittima, e il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L’intermediario eccepisce di aver già corrisposto, con bonifico del 17 maggio 2023, l’importo di 646,44 euro a rimborso di parte delle commissioni accessorie e delle spese fisse, chiedendo il rigetto delle ulteriori pretese. In sede di repliche il ricorrente nega di aver ricevuto il riscontro al reclamo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che il contratto è anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b.. Da ciò discende l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis, che il Collegio ricostruisce richiamando il proprio costante orientamento: in assenza di chiara ripartizione tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce rileva ai fini del rimborso; i costi recurring si restituiscono in proporzione al numero di rate residue; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo.

Il percorso argomentativo passa per la sentenza CGUE “Lexitor” dell’11 settembre 2019 e per la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, che ha affermato il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il Collegio ricorda poi la rimodulazione seguita alla modifica normativa del 2021 e l’intervento della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa scorta i Collegi territoriali hanno dato continuità all’orientamento del 2019.

Il quadro è confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136. Per i contratti anteriori al 2021 il Collegio enuncia quindi i criteri applicabili: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diverso criterio contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in mancanza di diversa previsione pattizia; non rimborsabilità degli oneri erariali.

Applicando tali criteri e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio conclude che nulla è più dovuto al ricorrente. Quanto alla commissione di estinzione anticipata, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, la stessa è dovuta se prevista entro le soglie di legge, salvo prova contraria del consumatore. Poiché il debito residuo superava 10.000 euro anche al netto della riduzione del costo totale del credito, non opera l’esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b. e la domanda di ripetizione va respinta.

L’infondatezza del ricorso travolge la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, comunque non dovute stante il carattere seriale della controversia. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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