Segnalazioni in SIC illegittime senza prova della ricezione del preavviso (ABF Collegio di Roma n. 4730 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di comunicare al cliente il preavviso di imminente segnalazione ai sistemi di informazione creditizia grava sull’intermediario. La produzione di numerosi solleciti di pagamento contenenti il preavviso non è sufficiente se manca la documentazione idonea ad attestarne la ricezione. In assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere che il cliente fosse consapevole delle conseguenze della propria morosità, l’onere non può dirsi assolto. Ne deriva l’illegittimità delle segnalazioni e l’ordine di cancellazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dall’intermediario quattro prestiti personali, accordati tra il gennaio e il novembre 2022. Contestava l’illegittimità delle segnalazioni negative effettuate presso i sistemi di informazione creditizia in relazione a tali finanziamenti, dolendosi in particolare di non aver mai ricevuto l’obbligatoria lettera di preavviso dell’imminente segnalazione. Chiedeva quindi la cancellazione delle segnalazioni contestate.

L’intermediario si difendeva sostenendo che, dal giugno 2024, in occasione dell’inadempimento delle prime rate dei quattro finanziamenti, erano state inviate al cliente numerose lettere di sollecito corredate del preavviso di segnalazione. Seguiva la decadenza dal beneficio del termine, comunicata con raccomandata dell’ottobre 2024, e la segnalazione a sofferenza. La banca precisava che tutte le comunicazioni erano state inviate all’indirizzo indicato nei contratti e che le raccomandate erano state restituite al mittente per compiuta giacenza e mancato ritiro. Nel marzo 2025 la posizione debitoria era stata ceduta a un altro intermediario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha rilevato che i quattro prestiti personali avevano avuto il medesimo sviluppo, con cessazione dei pagamenti dal giugno 2024 e segnalazioni uniformi presso i diversi gestori delle informazioni creditizie. La questione si concentrava dunque sull’onere di comunicazione del preavviso gravante sull’intermediario.

La resistente aveva prodotto trentasei solleciti di pagamento relativi ai quattro finanziamenti, datati a partire dal giugno 2024, ciascuno contenente un preavviso di segnalazione. Il Collegio ha tuttavia osservato che non risultava prodotta documentazione idonea ad attestarne la ricezione. La circostanza che le comunicazioni fossero state indirizzate al domicilio contrattuale non è stata considerata sufficiente a dimostrare che il cliente ne avesse effettiva conoscenza.

Il Collegio ha quindi escluso che la pur ingente mole di comunicazioni prodotte, in mancanza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti utili a desumere che il ricorrente fosse a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla propria morosità, potesse ritenere assolto l’onere di comunicazione. Sul punto ha richiamato il proprio precedente Collegio di Roma n. 449/2025.

Ne è derivato l’accoglimento della domanda, volta ad accertare l’illegittimità delle segnalazioni contestate, con conseguente ordine all’intermediario di attivarsi per la cancellazione delle segnalazioni illegittime. Il Collegio ha inoltre disposto il pagamento del contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e il rimborso in favore della parte ricorrente della somma versata alla presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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