Segretezza delle offerte e riesame dell’ammissione nell’appalto a più lotti (C.G.A.R.S. n. 195 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza dell’offerta economica impone che la stazione appaltante adotti accorgimenti effettivi e completi per rendere anonime le offerte, allorché le stesse debbano essere rivalutate dopo l’annullamento degli atti di nomina della commissione. È sufficiente il mero rischio di conoscenza anticipata dell’offerta economica a integrare la violazione, non essendo necessaria la prova del condizionamento concreto. L’omesso oscuramento dei dati identificativi anche solo in parte delle offerte tecniche e la persistente accessibilità dei ribassi rendono illegittima la rivalutazione. Quanto all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, la decisione di mantenere in gara l’operatore non richiede motivazione analitica, salvo che le pregresse vicende contrattuali dichiarate presentino pregnanza tale da imporre l’esplicitazione delle ragioni dell’apprezzamento di affidabilità.

Il Fatto

La Regione Siciliana, tramite la Centrale Unica di Committenza, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, articolata in quattro lotti. La società appellante principale, seconda classificata nel lotto n. 4, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo la modifica dell’offerta economica da parte della commissione e, in via subordinata, la violazione dell’anonimato delle offerte rivalutate.

Il TAR Sicilia aveva rigettato il ricorso principale, dichiarato inammissibili i motivi aggiunti e improcedibile il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria. Entrambe le società hanno proposto appello, riproponendo le rispettive domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di trattazione tra appello principale e incidentale. Richiamato il percorso che va dall’Adunanza Plenaria n. 11/2008 alla Adunanza Plenaria n. 4/2011 e alla sentenza Fastweb C-100/12, la Corte dà rilievo al principio espresso dalla sentenza C-333/18 della Corte di giustizia UE: a prescindere dal numero dei partecipanti, il ricorso principale va esaminato nel merito. Ciò consente di esaminare prioritariamente l’appello principale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità dell’incidentale.

Nel merito, il primo motivo dell’appello principale è infondato. La discrasia tra prezzo complessivo indicato e ribasso offerto costituisce un errore materiale emendabile ictu oculi: l’importo corrisponde esattamente al ribasso del 30,69% applicato sulla base d’asta al netto dei costi di interferenza, sicché la commissione ha legittimamente aggiunto a tale somma gli oneri non soggetti a ribasso. L’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e i chiarimenti ammessi dalla giurisprudenza non consentono invece integrazioni dell’offerta, ma nel caso la volontà negoziale era desumibile dall’atto stesso.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ribadisce che il principio di segretezza dell’offerta economica è presidio dei principi di concorrenza e imparzialità e va osservato ex ante, essendo sufficiente il pericolo di condizionamento. Nella specie la C.U.C. non ha correttamente anonimizzato le offerte: il verbale n. 4 del 20 dicembre 2017, con denominazioni sociali e ribassi, è rimasto accessibile online, e nelle offerte tecniche sono rimasti visibili il nome e i loghi dei raggruppamenti concorrenti. La rivalutazione è quindi illegittima.

Parimenti fondato è il terzo motivo, relativo alla tempestività dei motivi aggiunti: il termine dell’art. 120, comma 5, c.p.a. decorre dal perfezionamento dell’accesso, e la sospensione feriale rende tempestiva la notifica.

Quanto all’appello incidentale, la Corte esclude l’esclusione automatica ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016, ma ritiene la motivazione della stazione appaltante sommaria rispetto alla complessa posizione dell’operatore. L’effetto conformativo combinato impone il riesame dell’ammissione e, solo in caso di conferma, la nuova valutazione delle offerte, con salvezza dei contratti in corso fino alla nuova aggiudicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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