Accesso difensivo agli atti del procedimento disciplinare dell’Ordine professionale (TAR Trentino-Alto Adige n. 190 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare incardinato presso il Collegio professionale dei medici veterinari ha natura amministrativa, con conseguente applicabilità della disciplina dell’accesso di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990. La qualità di autore dell’esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare la legittimazione attiva all’accesso agli atti di quel procedimento. Tali “ulteriori elementi” sussistono quando il medesimo soggetto ha instaurato un giudizio civile per i fatti oggetto della segnalazione disciplinare, realizzandosi una connessione qualificata tra istanza ostensiva ed esigenza di tutela dei propri interessi giuridici. L’istanza assume allora i connotati dell’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, con prevalenza dell’esigenza conoscitiva sugli interessi contrapposti. Il giudice amministrativo non compie alcuna valutazione anticipata sull’influenza o decisività del documento, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un animale da compagnia deceduto dopo un trattamento veterinario, presentavano all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bolzano due esposti disciplinari nei confronti dei professionisti che avevano avuto in cura l’animale, contestando negligenza e violazione di regole deontologiche. In parallelo instauravano, per i medesimi fatti, un giudizio civile ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, chiedevano all’Ordine di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. L’Ordine non rispondeva, facendo così formare il silenzio diniego ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990. I ricorrenti proponevano quindi ricorso ex art. 116 c.p.a., senza costituzione dell’Ordine né dei controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento disciplinare come procedimento amministrativo, antecedente logico e giuridico necessario per il riconoscimento della legittimazione all’accesso. Da tale premessa discende l’applicabilità degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 agli atti del Collegio professionale.

Quanto alla posizione dei ricorrenti, il Tribunale valorizza l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2006, secondo cui la qualità di autore dell’esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare una situazione giuridicamente rilevante ai fini ostensivi. Nel caso concreto i ricorrenti avevano presentato due esposti e, soprattutto, avevano promosso un contenzioso civile per i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare.

Su questo punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. III, n. 884 del 29.01.2021, che ha chiarito come la sola qualità di autore dell’esposto sia insufficiente, occorrendo una connessione qualificata con un parallelo giudizio civile avente ad oggetto gli stessi fatti. Tale quid pluris è ravvisato nella specie, essendo pendente il giudizio ex art. 696 bis c.p.c..

L’istanza viene quindi qualificata come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990: l’esigenza conoscitiva è funzionale alla tutela di situazioni giuridiche soggettive nell’ambito del contenzioso già instaurato, con prevalenza sugli interessi contrapposti. Il Tribunale richiama anche TAR Lazio – Roma, n. 1250 del 24.01.2023 e l’Adunanza Plenaria n. 4/2021: il giudice dell’accesso non deve svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento, salvo esercizio pretestuoso o temerario.

In assenza di elementi ostativi ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, il silenzio serbato dall’Ordine è dichiarato illegittimo. Il ricorso è accolto, con annullamento del silenzio diniego e ordine di esibizione della documentazione nel termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza dell’Ordine non costituito e sono liquidate in complessivi 2.000,00 euro; compensazione per la posizione dei controinteressati, non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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