Motivi aggiunti impropri travolti dall’improcedibilità del ricorso principale (TAR Liguria n. 192 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per motivi aggiunti c.d. impropri, avente ad oggetto provvedimenti sopravvenuti rispetto a quelli gravati con il ricorso introduttivo, non possiede autonomia processuale. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale non può sostenere un valido rapporto processuale sul quale innestare l’ulteriore gravame, con la conseguenza che anche i motivi aggiunti restano travolti, salvo che essi possano qualificarsi come impugnazione autonoma. A tal fine è necessario, tra l’altro, il rilascio di una distinta procura speciale per i nuovi atti oggettivamente connessi. Il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando una nuova ordinanza di demolizione, relativa ai medesimi abusi, sostituisce integralmente quella impugnata. L’impugnazione del diniego tacito di accertamento di conformità deve essere proposta nel termine decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto.

Il Fatto

Un permesso di costruire del 2008 autorizzava il restauro e l’ampliamento di due immobili diruti, siti in area vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico. L’intervento non veniva completato e il compendio era acquistato nel 2011 da una società, che otteneva la voltura del titolo. A seguito di sopralluoghi, il Comune riscontrava opere eseguite in totale difformità dal titolo ed emanava due ordinanze di demolizione.

Il ricorso avverso tali ordinanze era parzialmente accolto dal TAR, che annullava il provvedimento nella sola parte relativa ai locali interrati di circa 148 mq e invitava l’Ente a riesaminare la situazione. Il Comune, riesaminati i luoghi, adottava l’ordinanza dell’11 dicembre 2020, impugnata con il ricorso introduttivo. Nelle more, l’interessato presentava istanza di accertamento di conformità, su cui si formava un diniego tacito, seguito da una nuova ordinanza di demolizione del 9 marzo 2023, gravata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., motivata dalla pendenza degli appelli avverso le sentenze di primo grado sulla traslazione degli immobili. L’istanza è respinta: il presupposto dell’ordine di ripristino non è la costruzione dei locali in posizione traslata, bensì l’esclusione della loro preesistenza e della loro previsione nel progetto assentito. Manca quindi il rapporto di pregiudizialità.

Passando al merito, il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova ordinanza del 2023 ha ad oggetto i medesimi abusi e sostituisce integralmente l’atto gravato. Il ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria né ha dimostrato l’intenzione di proporla, sicché non è possibile accertare l’illegittimità dell’atto a fini risarcitori.

Da tale declaratoria deriva l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Il Collegio richiama TAR Friuli-Venezia Giulia n. 344 del 2018 e TAR Liguria n. 5 del 2017: i motivi aggiunti impropri possono sopravvivere solo se qualificabili come impugnazione autonoma, il che richiede una distinta procura speciale. Nel caso concreto l’atto ne è privo e la procura originaria non è più idonea a dispiegare effetti nel nuovo e autonomo giudizio, non essendo riconducibile ad esso (cfr. TAR Lazio n. 738 del 2021), con esclusione degli effetti estensivi ex art. 24 c.p.a.

Il Collegio rileva inoltre che l’istanza di sanatoria è stata riscontrata dal Comune con richieste di integrazioni documentali mai fornite, con conseguente formazione del diniego tacito ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’impugnazione, notificata nel 2023, è pertanto ampiamente tardiva.

Per completezza, il TAR esclude la contraddittorietà dell’atto e riconduce i locali interrati alla fattispecie dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non dell’art. 33, richiamando la condanna penale riportata dall’interessato per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. L’eventuale erronea indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordine di demolizione, ma solo il successivo provvedimento di acquisizione (cfr. Cons. Stato n. 3707 del 2022). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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