Sanzione disciplinare di polizia penitenziaria: onere probatorio dell’amministrazione e limiti del diritto di difesa (TAR Calabria n. 1543 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale dell’Amministrazione penitenziaria, l’onere della prova del fatto contestato grava sull’amministrazione, che deve dimostrare la sussistenza della condotta negligente attraverso la produzione della documentazione di servizio e delle relazioni del personale. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 449/1992 ha carattere speciale e non prevede l’audizione personale dell’incolpato, riconoscendo esclusivamente la facoltà di presentare giustificazioni scritte e documenti o di richiedere supplementi istruttori; la mancata audizione non lede pertanto il diritto di difesa. L’errore materiale sulla data di redazione del provvedimento disciplinare, notificato comunque dopo lo spirare del termine a difesa e recante il riferimento alle memorie dell’interessato, costituisce mera irregolarità formale che non incide sulla legittimità dell’atto. Il provvedimento sanzionatorio soddisfa l’obbligo motivazionale anche mediante il rinvio per relationem alla contestazione disciplinare, dalla quale si evincono gli addebiti.
Il Fatto
Un assistente della polizia penitenziaria impugnava il decreto con cui il direttore della casa circondariale gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura per negligenza in servizio. L’interessato, assegnato al turno pomeridiano-serale del 27 novembre 2023, sosteneva di essere stato avvisato telefonicamente, solo alle ore 8:05, del cambiamento del turno e di non aver potuto presentarsi a causa di una patologia che lo aveva costretto a ricorrere alle cure mediche, con certificato di malattia per l’intera giornata.
L’amministrazione contestava la ricostruzione del dipendente, affermando che il turno mattutino era stato assegnato sin dall’origine e rendendo noto al personale dal 20 novembre 2023. Il lavoratore aveva chiesto l’audizione personale, disattesa dall’amministrazione, e lamentava la violazione delle garanzie difensive, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’errore sulla data del provvedimento, redatto il 5 dicembre 2023 ma notificato il 6 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che la discordanza tra la data del 5 dicembre 2023 e quella emendata del 5 gennaio 2024 costituisce una mera irregolarità formale, non avendo inciso sul contraddittorio procedimentale: il provvedimento è stato notificato dopo lo spirare del termine a difesa e reca il riferimento alle giustificazioni scritte presentate dal ricorrente. La decisione ha quindi escluso la violazione del principio di buon andamento e delle garanzie difensive.
Con riguardo alla dedotta modifica illegittima dei turni, il Collegio ha accertato che l’amministrazione aveva fornito la prova piena del fatto contestato attraverso i tabulati e i modelli 14/A, dai quali risultava l’assegnazione dell’interessato al turno mattutino. Le relazioni di servizio prodotte hanno inoltre dimostrato che il dipendente non aveva comunicato preventivamente la propria assenza e che solo dopo i contatti della sala regia aveva riferito dello stato di malattia. L’assenza di prova contraria da parte del ricorrente, unita alla rinuncia alla prova testimoniale, ha pertanto determinato l’insussistenza della dedotta disparità di trattamento.
Riguardo alla mancata audizione personale, il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 449/1992, ricordando che la norma speciale delimita le facoltà difensive dell’incolpato alla presentazione di giustificazioni, documenti e richieste istruttorie, senza contemplare l’audizione personale. Nel caso concreto l’interessato aveva esercitato tali facoltà presentando memorie scritte, senza indicare elementi istruttori o testimoni da escutere, sicché l’omissione non aveva leso il diritto di difesa.
La Corte ha infine escluso il difetto di motivazione, considerato che il provvedimento, seppure sintetico, operava un rinvio per relationem alla contestazione disciplinare, dalla quale emergevano chiaramente gli addebiti, e dava conto del mancato accoglimento delle giustificazioni. La sanzione è stata ritenuta proporzionata al disservizio cagionato dall’assenza non preavvisata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della produzione documentale solo all’esito dell’ordinanza istruttoria.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.